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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte I - Dottrina 249<br />

pegno, i soggetti che operano sul medio termine o erogano crediti speciali, e<br />

così via dicendo), ma fondate sulle oggettive caratteristiche funzionali d’alcune<br />

tipologie d’operazioni.<br />

2.3. Non si può tacere, infine, che vi era un terzo orientamento di pensiero,<br />

per il quale sarebbero bastati pochi ritocchi al vecchio impianto, in<br />

buona sostanza limitati all’accoglimento della soluzione suggerita – con riferimento<br />

alla revoca delle rimesse effettuate su conti correnti bancari – dalla<br />

teoria del massimo scoperto.<br />

Anche a tale riguardo, mi ero espresso in senso contrario: sia perché<br />

sussistevano altri problemi da risolvere ed altre fattispecie da sottrarre agli<br />

strali dell’impugnativa; sia perché la revoca deve necessariamente dirigersi<br />

contro un atto o una serie di atti (per altro qualificati dallo stato di buona<br />

o mala fede dell’accipiens), e non può avere ad oggetto una somma di denaro,<br />

il cui ammontare venga determinato a prescindere dall’individuazione<br />

delle fattispecie dichiarate inefficaci nei confronti dei creditori; sia, infine,<br />

perché l’accennata teoria del massimo scoperto dava esclusiva rilevanza<br />

ad un dato contabile, senza consentire alcun’indagine sulla funzione degli<br />

atti che avevano portato a quel risultato aritmetico e senza chiedersi se il<br />

dato numerico rispecchiava fedelmente la sostanza dei rapporti sottostanti.<br />

3. La soluzione accolta dal legislatore. – Come spesso accade in casi del<br />

genere, il legislatore ha finito con l’accontentare (o con lo scontentare) un<br />

po’ tutti, accogliendo cumulativamente i tre rimedi che erano stati prospettati,<br />

con l’unica cautela di dare rilievo al massimo scoperto, non già ai fini<br />

dell’individuazione dei presupposti della revoca, bensì solo ai fini della determinazione<br />

dei suoi effetti (vedremo in seguito quali sono le conseguenze<br />

di questo mutamento d’impostazione).<br />

Arrivati a questo punto, vale poco recriminare: la cosa più saggia è<br />

prendere atto delle scelte legislative e attendere il tempo necessario per poterne<br />

sperimentare il reale impatto pratico.<br />

Qui si può solo aggiungere qualche considerazione di carattere generale,<br />

che cerchi almeno di spiegare come mai si è giunti al predetto risultato.<br />

3.1. A mio sommesso avviso, per intendere la dinamica dell’intervento<br />

riformatore, occorre partire dalla premessa che, ad un certo punto, ha prevalso<br />

la tesi (anche nella Commissione del Senato, ove era approdato, dopo<br />

varie vicissitudini, il progetto di riforma urgente della legge fallim.) d’impinguare<br />

il numero delle esenzioni dalla revoca, a tutela d’una serie di soggetti<br />

(in primo luogo: gli acquirenti d’immobili e le banche), che si sentivano vessati<br />

dall’eccessivo rigore delle norme in materia.<br />

Nonostante quest’apertura, il mondo bancario continuava a temere, tut-

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