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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte II - Giurisprudenza 399<br />

interesse sociale delle componenti che tenga in qualche misura conto dell’interesse<br />

di gruppo (Cassazione, 13 febbraio 1992, n. 1759, id., Rep.<br />

1992, voce Società, n. 521).<br />

Con la conseguenza che il perseguimento del secondo a scapito del primo<br />

si è ritenuto che giustifichi:<br />

— la revoca degli amministratori delle controllate (Tribunale Verona,<br />

31 gennaio 1991, id., Rep. 1991, voce cit., n. 609; Tribunale Venezia, 14<br />

dicembre 1990, id., Rep. 1993, voce cit., n. 641);<br />

— la responsabilità degli stessi verso la società amministrata (Cassazio-<br />

Attenti studiosi hanno posto correttamente in rilievo che le sentenze della Suprema Corte,<br />

oltre all’elemento giuridico riferito al tema del controllo, tendono ad analizzare se la garante<br />

e la garantita sono società facenti parte di un gruppo, gestito nell’ottica di una politica<br />

imprenditoriale volta al perseguimento di obiettivi che trascendono quelli delle singole società<br />

partecipanti. Il concetto di «direzione unitaria», diventa, quindi, il parametro di giudizio<br />

per valutare se la concessione di garanzie infragruppo sia un atto oneroso o a titolo gratuito.<br />

Opportunamente si è altresì evidenziato che l’esistenza di legami di natura economica o<br />

produttiva esistenti fra le singole imprese, atte a qualificare l’esistenza di un «gruppo», possono<br />

far valutare in una nuova ottica i concetti stessi di vantaggio e di svantaggio economicopatrimoniale.<br />

In mancanza, per converso, della dimostrazione dell’esistenza di quelle circostanze che<br />

svelano la presenza di una «direzione unitaria» del gruppo, non può che concludersi che<br />

la concessione di garanzie infragruppo sia un atto a titolo gratuito. In questo senso, si concorda<br />

con la decisione del Tribunale di Napoli qui esaminata, essendo del tutto assenti i predetti<br />

elementi probatori.<br />

Non può, invece, condividersi l’assunto teorico secondo cui «il connotato di onerosità (o<br />

gratuità), che colora la causa del negozio, dev’essere individuato in base agli effetti diretti e non<br />

già a quelli riflessi».<br />

Occorre considerare che ogni qual volta una società dipendente venga richiesta di compiere<br />

una operazione, anche la più semplice (quale, ad esempio, la concessione di finanziamenti<br />

o di garanzie a favore di un’altra società), che risponde ad un interesse del gruppo unitariamente<br />

considerato, ma non sarebbe di per sé utile o vantaggiosa rispetto alla società singola<br />

isolatamente considerata, si pone un problema di conflitto di interessi. D’altro canto,<br />

non è contestabile che l’appartenenza ad un gruppo strutturato comporta una serie di vantaggi,<br />

sia sotto il profilo organizzativo, sia sotto il profilo della potenzialità di sviluppo delle<br />

attività delle singole unità produttive. In quest’ottica, per quanto concerne la rilevanza dell’interesse<br />

di gruppo, la giurisprudenza ha riconosciuto che la logica unitaria può influire<br />

sul significato da attribuire a singole operazioni, escludendo che la rinuncia della holding a<br />

crediti nei confronti di società controllate, o la prestazione di garanzie a favore di società<br />

del gruppo siano da considerare atti a titolo gratuito ( 26 ).<br />

Già con la nota sentenza relativa alla vicenda Caltagirone vennero individuati gli aspetti<br />

( 26 ) Cassazione civ., 14 settembre 1976, n. 3150, in Riv. dir. comm. 1978, II, 220; Cassazione civ., 11 marzo<br />

1996, n. 2001, in Foro it. 1996, I, 1222; Cassazione civ., 5 dicembre 1998, n. 12325, in Le società 1999, 170.

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