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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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344<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

parte della persona fisica o giuridica che è all’origine della corrispondenza,<br />

prevista dall’art. 8 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, che è caratterizzata da:<br />

presentazione da parte del mittente-destinatario del plico chiuso; apposizione<br />

della dicitura «autoprestazione» sul fronte del plico; affrancatura in base<br />

alle vigenti tariffe del Corriere Prioritario; apposizione del bollo a data da<br />

parte dell’addetto e immediata restituzione al presentatore.<br />

Essendo il plico per norma sempre chiuso, è evidente che non possono<br />

più farsi questioni sulla data della scrittura contenuta in esso, non essendo<br />

le Poste dotate di apparecchiature per la lettura ai raggi X, per cui tale mezzo<br />

di invio non può più neppure lontanamente somigliare a quelli che la norma<br />

dell’art. 2704 cod. civ. indica direttamente, o descrive come equipollenti.<br />

Il titolo che fonderebbe il credito della banca avverso il fallimento non è<br />

dunque stato provato.<br />

Inammissibili le prove per testi dedotte dalla banca in corso di causa e<br />

reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, per le medesime argomentazioni<br />

svolte dal G.I. in sede di ordinanza istruttoria: la prova della data<br />

certa – dovendosi peraltro superare il limite di valore del contratto di per<br />

sé ostativo alla ammissione della prova – può essere fornita per testi ma<br />

quest’ultima deve riguardare circostanze estranee alla formazione della<br />

scrittura stessa, che consentano di ancorare e collegare in maniera certa e<br />

tranquillante la formazione del documento a un momento storico, e non<br />

già la formazione stessa della scrittura (Cassazione, 4 giugno 1986, n.<br />

3742; in motivazione Cassazione, 8 novembre 2001, n. 13183).<br />

Per completezza di motivazione deve osservarsi che non paiono privi di<br />

fondamento i rilievi dalla difesa della procedura in ordine alla gratuità del<br />

negozio di prestazione di garanzia a favore della banca e alla conseguente<br />

inefficacia ipso iure ex art. 64 legge fallim.<br />

Anche volendo aderire alla teoria, in questo caso sfavorevole alla procedura,<br />

sostenuta dalla S.C. e relativa alla applicabilità della presunzione ex<br />

art. 2901 cod. civ. di onerosità delle garanzie prestate dal terzo in modo<br />

contestuale al sorgere del credito, tale circostanza non esclude che possa essere<br />

fornita dalla procedura, trattandosi di presunzione iuris tantum, prova<br />

della gratuità del negozio.<br />

È ben vero quanto affermato dalla difesa della banca, ovvero che la fallita,<br />

società finanziaria e capogruppo del cd gruppo Tessarin, prevedeva nel<br />

suo oggetto sociale la prestazione di garanzie e favore di società partecipate<br />

o controllate – come normale nel caso di società finanziarie –, ma è altresì<br />

vero che la fallita era pur sempre una società commerciale tesa al profitto e<br />

non alla crescita degli utili: la erogazione di garanzie, come ogni altra sua<br />

attività, aveva un senso economico e rientrava nell’oggetto sociale solo in<br />

quanto potenzialmente idonea a portare benefici alla garante, fossero essi<br />

benefici diretti o indiretti, comunque traducentesi in produzione ed aumento<br />

e degli utili.

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