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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

cere, ossia nel trasferire ad altri un proprio diritto (ipotesi in cui parte della<br />

dottrina ravvisa la c.d. rinuncia traslativa).<br />

Palfin non ha trasferito a soc. a resp. lim. Azienda vitivinicola ed olearia<br />

il proprio credito, ma si è limitata ad abbandonarlo, con l’effetto di estinguere<br />

il debito della convenuta.<br />

1236 cod. civ. Pertanto, è più corretto discorrere di rinunzia allorquando il disponente abbia<br />

la facoltà di esprimere da solo il suo intento abdicativo e di remissione nell’ipotesi in cui il<br />

destinatario del negozio unilaterale abbia il potere di opporsi alla realizzazione dell’intento<br />

manifestato dal disponente.<br />

Aderendo alla tesi che si è inteso propugnare, ne deriva come conseguenza sul piano logico<br />

(ancor prima che giuridico) che, qualificando l’atto negoziale analizzato come rinunzia,<br />

l’estinzione del debito non rappresenta l’effetto diretto ed immediato dell’atto abdicativo,<br />

bensì un effetto riflesso.<br />

Non vi è dubbio, invece, che la causa della rinunzia cd. abdicativa (da non confondere<br />

con quella traslativa) è essenzialmente gratuita, atteso che il creditore, di regola, rinunzia al<br />

proprio diritto senza una controprestazione.<br />

2. I connotati dell’atto a titolo gratuito: prospettive di veduta. –Èbene evidenziare sin da<br />

ora che la gratuità della causa non implica necessariamente la liberalità dell’atto, tanto è vero<br />

che sia per la remissione del debito che per la rinuncia al credito non è richiesto l’animus donandi<br />

in capo al remittente o al rinunziante. D’altra parte, ai sensi dell’art. 769 cod. civ., la<br />

donazione consiste nel disporre a favore di un’altra parte di un proprio diritto o nell’assumere<br />

verso la stessa un’obbligazione. A tutto concedere, potrebbe sostenersi in alcuni casi che si sia<br />

in presenza di una donazione indiretta, vale a dire di una liberalità risultante da atti diversi<br />

dalla donazione (art. 809 cod. civ.).<br />

È vero che alcuni studiosi hanno ravvisato nella remissione un negozio a causa neutra o<br />

variabile, che in alcuni casi potrebbe risultare anche a titolo oneroso. Ma è altrettanto vero<br />

che, in realtà, l’onerosità èil connotato di altri tipici negozi, con la conseguenza che, se il creditore<br />

rinunzia al suo diritto verso un corrispettivo, si è in presenza semmai di una datio in<br />

solutum o di una transazione.<br />

Ciò debitamente premesso, va stabilito in presenza di quali presupposti l’atto sia da qualificare<br />

gratuito, piuttosto che oneroso. Invero, la distinzione tra atti a titolo gratuito ed atti a<br />

titolo oneroso è centrale per stabilire la disciplina applicabile: se quella prevista dall’art. 64 o<br />

quella invece dell’art. 67 legge fallim., profondamente diversa sia per il carattere costitutivo<br />

dell’azione (con le ovvie differenze in punto prescrizione e decorrenza degli interessi) sia per<br />

la rilevanza dell’elemento soggettivo della scientia decoctionis.<br />

Attenti studiosi hanno distinto i rapporti bilaterali da quelli trilateri, evidenziando che<br />

mentre con riferimento ai primi la dottrina e la giurisprudenza non avevano dimostrato particolari<br />

difficoltà nel definire la gratuità dell’atto, non altrettanto poteva dirsi in relazione ai<br />

secondi.<br />

Invero, quando il rapporto intercorre soltanto tra il solvens fallito e l’accipiens, ègratuito<br />

«ogni atto che concretizzi una spontanea attribuzione del fallito ad un terzo di un vantaggio<br />

patrimoniale senza alcun corrispettivo diretto o indiretto a favore del fallito medesimo, il cui<br />

patrimonio, perciò, in conseguenza della spontanea alienazione, offrirà, da allora in poi, minori<br />

garanzie ai creditori».<br />

Quando, invece, l’attribuzione patrimoniale a favore dell’accipiens viene effettuata da un<br />

terzo (successivamente fallito) rispetto al soggetto originariamente obbligato, la questione si<br />

complica.

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