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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte I - Dottrina 461<br />

«Art. 79 (Possesso del fallito a titolo precario). - Se le cose delle quali il fallito deve la<br />

restituzione non si trovano più in suo possesso dal giorno della dichiarazione di fallimento<br />

e il curatore non può riprenderle, l’avente diritto può far valere nel passivo il credito per il<br />

valore che la cosa aveva alla data della dichiarazione del fallimento.<br />

Se il possesso della cosa è cessato dopo l’apposizione dei sigilli, l’avente diritto può chiedere<br />

l’integrale pagamento del valore della cosa e il credito è regolato a norma dell’art. 111,<br />

comma 1, n. 1).<br />

Sono salve le disposizioni dell’art. 1706 del codice civile.».<br />

Art. 66.<br />

Sostituzione dell’articolo 80 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 80 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 80 (Contratto di locazione di immobili). – Il fallimento del locatore non scioglie il<br />

contratto di locazione d’immobili e il curatore subentra nel contratto.<br />

In caso di fallimento del conduttore, il curatore può in qualunque tempo recedere dal<br />

contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l’anticipato recesso, che nel<br />

dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il credito<br />

per l’indennizzo è regolato dall’articolo 111, comma 1, n. 1), e dall’articolo 2764 del cod.<br />

civ..».<br />

Art. 67.<br />

Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. Dopo l’articolo 80 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente:<br />

«Art. 80-bis (Contratto di affitto d’azienda). – Il fallimento non è causa di scioglimento<br />

del contratto di affitto d’azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni,<br />

corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato<br />

dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L’indennizzo dovuto dalla curatela è regolato<br />

dall’articolo 111, comma 1, n. 1).».<br />

Art. 68.<br />

Sostituzione dell’articolo 81 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 81 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 81 (Contratto di appalto). – Il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di<br />

una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori non dichiara<br />

di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all’altra parte nel termine di giorni<br />

sessanta dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie.<br />

Nel caso di fallimento dell’appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione<br />

della qualità soggettiva è stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente<br />

non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto. Sono salve le norme relative<br />

al contratto di appalto per le opere pubbliche.».<br />

Art. 69.<br />

Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. Dopo l’articolo 83 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente:<br />

«Art. 83-bis (Clausola arbitrale). – Se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria<br />

è sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrale<br />

pendente non puòessere proseguito.».

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