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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

esigenze personali o familiari possano prevalere sugli interessi della massa;<br />

ma anche perché implicitamente si riconosce che l’atto potrebbe non avere<br />

intaccato la cosiddetta garanzia patrimoniale generica, per il semplicissimo<br />

motivo che il prezzo pagato dall’acquirente non è stato dilapidato, e tanto<br />

meno sottratto all’azione esecutiva, ma è stato reinvestito nell’impresa, oppure<br />

utilizzato per effettuare dei pagamenti, alcuni dei quali potrebbero essere<br />

autonomamente soggetti a revoca, con una duplicazione o moltiplicazione<br />

delle impugnative (al riguardo qualcuno ha parlato di un ingiustificato<br />

arricchimento per la massa).<br />

Del resto, nella maggior parte dei casi, non è poi così difficile ricostruire<br />

– sulla base della contabilità aziendale – dove siano andate a finire le risorse<br />

liquide, di cui stiamo parlando. Sarebbe anacronistico, pertanto, presumere<br />

iuris et de iure un danno per la massa (come si faceva nei secoli scorsi, con la<br />

teoria del danno indiretto), senza sottrarre all’applicazione della revoca almeno<br />

quelle fattispecie, nelle quali vengono coinvolti interessi di grande rilevanza<br />

sociale.<br />

Partendo da tali premesse, si può ben capire come mai si sia prevista<br />

una deroga di così ampie dimensioni alle regole che governano l’impugnativa:<br />

anche se, a dire il vero, arrivare ad includervi le esigenze abitative degli<br />

affini di terzo grado appare, comunque, un po’ troppo.<br />

7.1. Il giusto prezzo. – Nonostante l’apparente «ampiezza de l’intrare», si<br />

è voluto mantenere fermo il principio, in base al quale possono sfuggire agli<br />

strali dell’inefficacia solo gli atti «normali», che non presentino, cioè, vistose<br />

anomalie sul piano funzionale. Al fine d’impedire che l’esenzione dalla revoca<br />

possa dare adito ad approfittamenti a carico del fallito, s’è posta, infatti,<br />

la condizione che la vendita sia avvenuta al «giusto» prezzo.<br />

Tale requisito – del giusto prezzo – pone, però, due problemi: l’uno (di<br />

natura probatoria) è legato alla perdurante abitudine d’indicare nell’atto di<br />

vendita, per ragioni fiscali, un corrispettivo inferiore a quello realmente pagato;<br />

l’altro (di carattere esegetico e sistematico assieme) deriva dall’esigenza<br />

di raccordare la norma de qua al comma 1 dell’articolo 67, là dove si precisa<br />

che la sproporzione tra le prestazioni, per essere rilevante ai fini della<br />

revocatoria fallimentare, deve essere di «oltre un quarto».<br />

7.2. Il problema della simulazione relativa di prezzo. – Sul primo punto,<br />

non posso soffermarmi in questa sede, se non per ribadire quanto ho avuto<br />

modo di sostenere in un altro scritto, di più ampie dimensioni, pubblicato<br />

qualche anno addietro ( 7 ): e cioè che, a mio sommesso modo di vedere, i<br />

( 7 ) Cfr. G. Terranova, La prova della simulazione nelle revocatorie, inRiv. dir. civ.,

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