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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte I - Dottrina 489<br />

Art. 136.<br />

Modifiche all’articolo 153 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 153 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti<br />

modificazioni:<br />

a) al comma 1 sono soppresse le parole: «Tuttavia i creditori particolari possono opporsi<br />

a norma dell’articolo 129, comma 2, alla chiusura del fallimento del socio loro debitore.»;<br />

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:<br />

«Contro il decreto di chiusura del fallimento del socio è ammesso reclamo a norma dell’articolo<br />

26.».<br />

Nota all’art. 136:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 153 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come<br />

modificato dal presente decreto:<br />

«Art. 153 (Effetti del concordato della societa). – Salvo patto contrario, il concordato<br />

fatto da una società con soci a responsabilità illimitata ha efficacia anche di fronte ai soci e<br />

fa cessare il loro fallimento.<br />

Contro il decreto di chiusura del fallimento del socio è ammesso reclamo a norma dell’art.<br />

26.».<br />

Capo XII<br />

Modifiche al titolo II, capo XI, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

Art. 137.<br />

Sostituzione della rubrica del capo XI, del titolo II, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. La rubrica del capo XI del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituita<br />

dalla seguente:<br />

«Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare.».<br />

Art. 138.<br />

Sostituzione dell’articolo 155 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 155 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 155 (Patrimoni destinati ad uno specifico affare). – Se è dichiarato il fallimento<br />

della società, l’amministrazione del patrimonio destinato previsto dall’articolo 2447-bis, comma<br />

1, lettera a), del cod. civ. è attribuita al curatore che vi provvede con gestione separata.<br />

Il curatore provvede a norma dell’articolo 107 alla cessione a terzi del patrimonio, al fine<br />

di conservarne la funzione produttiva.<br />

Se la cessione non è possibile, il curatore provvede alla liquidazione del patrimonio secondo<br />

le regole della liquidazione della società in quanto compatibili.<br />

Il corrispettivo della cessione al netto dei debiti del patrimonio o il residuo attivo della<br />

liquidazione sono acquisiti dal curatore nell’attivo fallimentare, detratto quanto spettante ai<br />

terzi che vi abbiano effettuato apporti, ai sensi dell’articolo 2447-ter, primo comma, lettera<br />

d), del cod. civ..».<br />

Art. 139.<br />

Sostituzione dell’articolo 156 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 156 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 156 (Patrimonio destinato incapiente; violazione delle regole di separatezza). –<br />

Se a seguito del fallimento della società o nel corso della gestione il curatore rileva che il<br />

patrimonio destinato è incapiente provvede, previa autorizzazione del giudice delegato,

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