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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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292<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

sulla Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 2005 è stato pubblicato l’avviso<br />

di convocazione (cfr. il doc. 13 ibid.) dell’assemblea straordinaria di S.E.P.<br />

s.p.a. per il giorno 31 ottobre 2005, in prima convocazione, e per il giorno 2<br />

novembre 2005, in seconda indicato «2 Abolizione del diritto di prelazione<br />

e conseguente modifica dell’articolo 7 dello statuto come segue: abolizione<br />

dei commi 1, 2, 3, 4, 5 ed introduzione di un unico comma dal seguente<br />

contenuto «le azioni possono essere liberamente trasferite, nel rispetto delle<br />

norme di legge, a qualunque titolo, per atto tra vivi e mortis causa»;<br />

dalla prospettata modificazione dello statuto verrebbe meno l’unico<br />

ostacolo al completamento del programmato trasferimento delle azioni<br />

dai resistenti in capo al Gruppo Caltagirone, posto che, come si evince dall’avviso<br />

di convocazione, l’assemblea è stata indetta ai sensi dell’art. 2367,<br />

comma 1, cod. civ. su richiesta di un solo rappresentante più di un decimo<br />

del capitale sociale;<br />

a parte la ricorrente, i soli soci esprimenti più di un decimo del capitale<br />

sociale sono il Caovilla e la Gedit s.r.l., sì che la richiesta di convocazione<br />

non può che promanare da uno dei due, ed entrambi fanno parte di quel<br />

gruppo di azionisti, che ha stipulato l’intesa con il Gruppo Caltagirone,<br />

nel quale, mediante la stipulazione di opzioni di put & call,èstato programmato<br />

il trasferimento del pacchetto azionario di maggioranza di S.E.P. s.p.a.<br />

per il corrispettivo di A 23,50 ad azione;<br />

di azioni date in pegno realizzata nelle forme dell’esecuzione espropriativa privata ex art.<br />

2797 e seg. cod. civ.)» (Cassazione, 12 giugno 2001, n. 7879, cit., cui si rinvia anche per i<br />

relativi richiami).<br />

Proprio la rilevanza organizzativa, o come comunemente si dice «reale», assunta dalla<br />

clausola di prelazione per il fatto di essere inserita nello statuto fa sì che «la controversia relativa<br />

alla osservanza di clausola statutaria di società di capitali, avente per oggetto la prelazione<br />

in caso di vendita di quote da parte di un socio, essendo soggetta alla disciplina dello statuto<br />

deve configurarsi quale controversia societaria» (Tribunale di Milano, 8 maggio 2003, in Foro<br />

pad., 2003, I, 678). Più incisivamente, il peculiare interesse sociale sopra evidenziato legittima<br />

la società a rifiutare l’iscrizione nel libro dei soci a colui che abbia acquistato le azioni della<br />

società stessa senza rispettare la clausola di prelazione (Tribunale di Napoli, 17 marzo 2004,<br />

in Foro it., 2004, I, 2547, cui si rinvia anche per gli ampi richiami di dottrina e giurisprudenza;<br />

Tribunale di Catania, 5 maggio 2003, in Giur. Comm., 2003, II, 761, con nota di Mirone),<br />

mentre l’interesse sociale predetto non è posto in discussione – e la prelazione non si<br />

applica – «nel caso di conferimento di azioni in una holding interamente controllata dal conferente»<br />

(Tribunale di Venezia, 7 novembre 2003, in Banca, borsa, tit. credito, 2004, II, 688): in<br />

quest’ultimo caso, infatti, non si verifica alcuna effettiva modificazione del gruppo delle persone<br />

fisiche che animano la società.<br />

L’efficace salvaguardia dell’interesse sociale evidenziato, ed anzi la sua stessa concreta<br />

consistenza, il contenuto di detto interesse sociale si misurano, però, sulle parole con le quali<br />

è formulata la clausola statutaria nei singoli casi concreti. In altre parole, quanto più chiara<br />

sarà la formulazione della clausola e quanto più estese saranno le ipotesi in cui il mutamento<br />

della titolarità delle azioni farà scattare la prelazione a favore degli altri soci, tanto più nitido

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