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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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528<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Su tali beni, restituiti al debitore cui appartengono, potranno, se del caso, soddisfarsi, uti<br />

singuli, i creditori concorsuali.<br />

Art. 105<br />

Legge fallim.<br />

Per le medesime esigenze sopra evidenziate è sembrato necessario prevedere una specifica<br />

disciplina anche dalla vendita dell’azienda, che assume un ruolo centrale nel nuovo sistema<br />

dell’esecuzione coattiva concorsuale. Anzitutto, si è disposto che la vendita atomistica dei<br />

singoli beni rientranti in un complesso aziendale possa essere effettuata solo se non sia possibile<br />

procedere alla cessione dell’intero complesso o di suoi rami; ciò in coerenza con l’adozione<br />

della scelta generale della «conservazione». In secondo luogo, è stata prevista, come per<br />

i beni immobili, una più ampia facoltà di scelta tra ogni possibile forma liquidatoria consentita<br />

dall’ordinamento, se connotata, comunque, da massima trasparenza, da rapidità esecutiva<br />

e dall’adozione delle più opportune forme di «pubblicità» nessuna esclusa, fra le tante oggi<br />

offerte anche dai mezzi di informazione telematici.<br />

Anche in questo caso, così come in tutta la fase della liquidazione dell’attivo, deve trovare<br />

applicazione ogni forma ed ogni mezzo che finisca per raggiungere il duplice obiettivo<br />

del massimo realizzo e della massima conservazione possibile dei nuclei ancora produttivi.<br />

Sotto questo secondo aspetto, si giustifica la previsione secondo cui, ai fini della vendita di<br />

aziende o di suoi rami in esercizio, la scelta dell’acquirente deve essere effettuata tenendo<br />

conto non solo dell’ammontare, in sé, del prezzo offerto, ma anche delle «garanzie di prosecuzione<br />

delle attività imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli di occupazione».<br />

Si tratta di un’indicazione già adottata, da tempo, da alcuni giudici ma che è stata<br />

sempre, a ragione, considerata alla stregua di una soluzione interpretativa praeter legem in<br />

presenza di un contesto normativo, quale quello del 1942, che privilegiava, in via esclusiva,<br />

l’attenzione sul risultato in senso quantitativo, del realizzo.<br />

Anche la previsione secondo cui, «nell’ambito delle consultazioni relative al trasferimento<br />

di un’azienda previste dall’art. 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, il curatore,<br />

l’acquirente e il rappresentante dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale<br />

dei lavoratori alle dipendenze dell’acquirente e ulteriori modifiche del rapporto di lavoro<br />

consentite dalle norme vigenti in materia» costituisce evidente espressione di quella<br />

flessibilità e duttilità di cui si è inteso caratterizzare l’intero impianto normativo, al fine<br />

di conseguire il primario risultato della rapida collocazione sul mercato dei nuclei produttivi<br />

ancora vitali.<br />

Per ciò che riguarda le forme delle vendite e dei loro effetti, si è innovato molto e si è<br />

ritenuto di eliminare ogni rinvio alla disciplina del processo esecutivo individuale, fermo restando,<br />

comunque, il fondamentale effetto «purgativo»delle vendite forzate. Si spiegano così<br />

le previsioni delle cessioni anche a mezzo di soggetti specializzati o con il conferimento in una<br />

o più società, anche di nuova costituzione, dell’azienda del debitore o di suoi rami, di beni o<br />

crediti, con i relativi rapporti in corso, esclusa, comunque, la responsabilità dell’alienante ai<br />

sensi dell’art. 2560 del cod. civ.<br />

Si è, peraltro, inteso favorire le rapide cessioni anche attribuendo all’acquirente la possibilità<br />

di effettuare le proprie controprestazioni non pagando direttamente il prezzo, bensì<br />

accollandosi debiti concorsuali, purché ciò non si traduca in una alterazione della graduazione<br />

dei crediti, come potrebbe avvenire nel caso dell’acquisto dei beni concessi al debitore in<br />

leasing.<br />

Art. 106<br />

Legge fallim.<br />

Particolare importanza assume la previsione della possibilità di cessione di tutti i crediti,<br />

qualunque ne sia la natura, compresi quelli fiscali e futuri e pur se contestati.

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