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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte I - Dottrina 405<br />

equivalenti in base ai quali possano considerarsi soddisfatti i requisiti di trasparenza e di idoneità<br />

patrimoniale e organizzativa determinati nel presente articolo.<br />

5. I decreti di cui al comma 3 possono individuare Stati i cui ordinamenti presentino carenze<br />

particolarmente gravi con riguardo ai profili indicati alle lettere b), c) e g) del medesimo<br />

comma 3.<br />

6. Con proprio regolamento la CONSOB detta criteri in base ai quali è consentito alle<br />

società italiane di cui all’articolo 119 e alle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi<br />

tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 di controllare imprese aventi<br />

sede in uno degli Stati di cui al comma 5. A tal fine sono prese in considerazione le ragioni di<br />

carattere imprenditoriale che motivano il controllo e l’esigenza di assicurare la completa e<br />

corretta informazione societaria.<br />

7. In caso di inottemperanza alle disposizioni emanate ai sensi dei commi 5 e 6, la CON-<br />

SOB può denunziare i fatti al tribunale ai fini dell’adozione delle misure previste dall’articolo<br />

2409 del cod. civ.<br />

Art. 165-quater. – (Obblighi delle società italiane controllanti). – 1. Le società italiane<br />

con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all’articolo 119, e le società italiane emittenti<br />

strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell’articolo 116, le<br />

quali controllano società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui<br />

all’articolo 165-ter, comma 3, allegano al proprio bilancio di esercizio o bilancio consolidato,<br />

qualora siano tenute a predisporlo, il bilancio della società estera controllata, redatto secondo<br />

i principi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane o secondo i principi contabili<br />

internazionalmente riconosciuti.<br />

2. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai<br />

sensi del comma 1, è sottoscritto dagli organi di amministrazione, dal direttore generale e<br />

dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di quest’ultima, che<br />

attestano la veridicità e la correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e<br />

finanziaria e del risultato economico dell’esercizio. Al bilancio della società italiana è altresì<br />

allegato il parere espresso dall’organo di controllo della medesima sul bilancio della società<br />

estera controllata.<br />

3. Il bilancio della società italiana controllante è corredato da una relazione degli amministratori<br />

sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllata,<br />

con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni<br />

compiute tra loro nel corso dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione<br />

di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all’estero dai predetti soggetti. La<br />

relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione<br />

dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall’organo di controllo.<br />

4. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della societàitaliana ai<br />

sensi del comma 1, è sottoposto a revisione ai sensi dell’articolo 165 da parte della società<br />

incaricata della revisione del bilancio della società italiana; ove la suddetta società di revisione<br />

non operi nello Stato in cui ha sede la società estera controllata, deve avvalersi di altra idonea<br />

società di revisione, assumendo la responsabilità dell’operato di quest’ultima. Ove la società<br />

italiana, non avendone l’obbligo, non abbia incaricato del controllo contabile una società di<br />

revisione, deve comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della società estera<br />

controllata.<br />

5. Il bilancio della società estera controllata, sottoscritto ai sensi del comma 2, con la relazione,<br />

i pareri ad esso allegati e il giudizio espresso dalla società responsabile della revisione<br />

ai sensi del comma 4, sono trasmessi alla CONSOB.<br />

Art. 165-quinquies. – (Obblighi delle società italiane collegate). – 1. Il bilancio delle<br />

società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all’articolo 119, e delle<br />

società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai<br />

sensi dell’articolo 116, le quali siano collegate a società aventi sede legale in uno degli Stati

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