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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte I - Dottrina 385<br />

ce ( 7 ). Il principio è in linea con l’unica decisione giurisprudenziale che sul<br />

punto si conosce ( 8 ).<br />

b) il tema delle operazioni bilanciate non dovrebbe più ripresentarsi, almeno<br />

di regola, dato che esse sono assorbite nella nuova disposizione legislativa<br />

che sostanzialmente colpisce i rientri, che, come tali, sono al netto<br />

dei versamenti utilizzati per l’esecuzione di bonifici a terzi;<br />

c) pare invece, in base al dato letterale della norma, che siano revocabili<br />

i pagamenti del terzo garante o non garante se ed in quanto integranti riduzioni<br />

durevoli e consistenti dell’esposizione. Diverso sarebbe invece, per alcuni,<br />

il caso in cui la banca si sia sciolta dal rapporto di conto corrente mediante<br />

recesso. In tal caso il pagamento non sarebbe effettuato su un c/c<br />

ancora sussistente come tale, con la conseguenza che esso sarebbe soggetto<br />

od immune dalla revoca alla stregua dell’individuazione dei presupposti di<br />

revocabilità dei pagamenti di terzi in via generale ( 9 ).<br />

Naturalmente, ove esatte e condivise, le precedenti annotazioni contribuiscono<br />

alla corretta stesura dell’atto di citazione che diversamente potrebbe<br />

incorrere in censure per indeterminatezza ed inconcludenza.<br />

2. Le esenzioni della revocatoria a fronte di piani di risanamento nella<br />

prospettiva dell’economia aziendale. – Il nuovo articolo 67 prevede, alla lettera<br />

d, l’esenzione dalla revocatoria di atti, pagamenti e garanzie concesse<br />

su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che<br />

appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa<br />

e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e<br />

la cui ragionevolezza sia attestata ai sensi dell’art. 2501-bis, comma 4<br />

cod. civ.<br />

L’operatività della norma ( 10 ) non presuppone alcun accordo con i<br />

creditori e neppure una qualche forma di procedimento giudiziario quale<br />

l’omologa ovvero una speciale vicenda concorsuale ( 11 ), che ne suffraghi<br />

o ne verifichi la legittimità. È sufficiente l’unilaterale iniziativa del debitore.<br />

Da questo punto di vista la norma si stacca, anche ontologicamente<br />

come si vedrà, dalla nozione di piano di cui al nuovo articolo 182 bis leg-<br />

( 7 ) Olivieri G., Compensazione e circolazione della moneta nei sistemi di pagamento,<br />

Giuffrè, pag. 168, 2002.<br />

( 8 ) Tribunale Brescia, 19 luglio 2000 - G.U. Cumin - in Banca, borsa, titoli di credito, n.<br />

4, pag. 489, 2002.<br />

( 9 ) Bonfatti S., op. cit., pag. 124-126.<br />

( 10 ) Per un ampio esame v. Mandrioli L., Presupposti ed effetti dei piani di risanamento,<br />

inBonfatti, op. cit., pag. 144-171, 2005.<br />

( 11 ) Ferro M., I nuovi strumenti di regolazione negoziale dell’insolvenza e la tutela giudiziale<br />

delle intese fra debitore e creditori: storia italiana della timidezza competitiva, inIl Fallimento,<br />

5/2005, pag. 598, 2005.

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