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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte I - Dottrina 497<br />

Art. 152.<br />

Disposizioni abrogative in materia di limitazioni personali del fallito<br />

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:<br />

a) art. 2, comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato<br />

attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della<br />

Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;<br />

b) art. 3, comma 1, lettera e), della legge 8 agosto 1991, n. 264, limitatamente alle parole:<br />

«o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione<br />

di fallimento».<br />

Note all’art. 152:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo<br />

1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo<br />

e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28<br />

aprile 1967, n. 106) come modificato dal presente decreto:<br />

«Art. 2. 1. Non sono elettori:<br />

a) (abrogata);<br />

b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione<br />

di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall’art.<br />

4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;<br />

c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza<br />

detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più<br />

province, a norma dell’art. 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti<br />

stessi;<br />

d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;<br />

e) coloro che sono sottoposti all’interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il<br />

tempo della sua durata.<br />

2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate<br />

in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione<br />

del diritto di elettorato.».<br />

— Si riporta il testo dell’art. 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell’attività di<br />

consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto) come modificato dal presente decreto:<br />

«Art. 3 (Autorizzazione all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei<br />

mezzi di trasporto). – 1. Nel riquadro dello sviluppo programmato del settore di cui all’art.<br />

2, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto<br />

è rilasciata, dalla provincia, al titolare dell’impresa che sia in possesso dei seguenti requisiti:<br />

a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica<br />

europea stabilito in Italia;<br />

b) abbia raggiunto la maggiore età;<br />

c) non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro<br />

l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria<br />

e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648<br />

e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all’art.<br />

2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la<br />

legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a<br />

cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;<br />

d) non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di<br />

prevenzione;<br />

e) non sia stato interdetto o inabilitato;<br />

f) sia in possesso dell’attestato di idoneità professionale di cui all’art. 5;

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