19.05.2013 Views

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

288<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Il socio che prospetti la già avvenuta violazione del diritto di prelazione –<br />

previsto a favore dei soci nello statuto di una società per azioni per il caso che<br />

uno o più soci intendano cedere la propria partecipazione – può ottenere il<br />

sequestro giudiziario delle azioni degli altri soci prima che abbia luogo l’assemblea<br />

straordinaria convocata per l’eliminazione della clausola statutaria<br />

avente ad oggetto la prelazione medesima (nella fattispecie il periculum in<br />

mora è stato individuato proprio nella convocazione dell’assemblea straordinaria<br />

volta a modificare lo statuto) ( 2 ).<br />

Disposto ex art. 670 cod. proc. civ. il sequestro delle azioni di una società<br />

con il fine di evitare che la già convocata assemblea straordinaria modifichi<br />

la clausola statutaria di prelazione in violazione del diritto del socio che abbia<br />

richiesto il sequestro, non può essere concesso al custode delle azioni sequestrate<br />

anche il diritto di voto nell’assemblea straordinaria predetta, in<br />

quanto qualsiasi deliberazione in tema di modifica statutaria finirebbe per<br />

vanificare la stessa misura cautelare, la quale mira alla cristallizzazione della<br />

situazione della società nelle more del giudizio di merito, tenuto anche conto<br />

validità delle clausole compromissorie, che possono essere contenute negli statuti delle società<br />

«ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell’art.<br />

2325-bis del cod. civ.» (art. 34, d.lgs., n. 5 del 2003). In proposito v., oltre allo stesso Tribunale<br />

di Trento, 11 febbraio 2004, cit., secondo il quale «in base alla disciplina degli art. 34<br />

segg. d.lgs. n. 5/2003, applicabile anche alle società di persone, è nulla la clausola compromissoria<br />

contenuta nello statuto di una soc. in nome coll. che attribuisca alle parti il potere di nomina<br />

degli arbitri»; Tribunale di Modena, 12 maggio 2004, in Società, 2004, 1270, con nota di<br />

Soldati, secondo la quale «la controversia relativa alla nomina del liquidatore, non avendo ad<br />

oggetto diritti disponibili, non può essere devoluta agli arbitri a causa del divieto contenuto al<br />

comma 1 dell’art. 34 d.leg. 17 gennaio 2003 n. 5»; nonché Cassazione, 23 febbraio 2005, n.<br />

3772, in Foro it., Rep. 2005, Società, n. 21, secondo la quale «le controversie in materia societaria<br />

possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che<br />

hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela<br />

dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi; a tal fine, peraltro, l’area della indisponibilità deve<br />

ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina<br />

una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali le norme dirette a<br />

garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio (nella specie, in controversia introdotta<br />

prima della entrata in vigore del d.leg. 17 gennaio 2003 n. 5, che ha riconosciuto in modo<br />

esplicito la possibilità di devolvere ad arbitri le controversie concernenti la validità delle delibere<br />

assembleari – disciplina non applicabile, ex art. 41, comma 1, medesimo decreto, ai giudizi già<br />

pendenti alla data della sua entrata in vigore – la corte di cassazione ha confermato la sentenza<br />

impugnata che aveva ritenuto compromettibile una controversia nella quale, attraverso l’impugnazione<br />

di una delibera di un consorzio di imprese, un’impresa consorziata aveva chiesto il pagamento<br />

di un conguaglio commisurato all’ammontare dei lavori assegnati alle singole imprese<br />

che partecipavano al consorzio stesso; in motivazione, la corte ha affermato che gli effetti della<br />

delibera impugnata sul bilancio del consorzio erano soltanto indiretti, in quanto non coinvolgevano<br />

direttamente l’applicazione delle norme inderogabili che devono essere osservate nella redazione<br />

dei bilanci)».

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!