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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte II - Giurisprudenza 411<br />

in primis, il fatto che, anche in questo caso si tratta di semplici fotocopie<br />

non attestate conformi agli originali e ritualmente disconosciute dalla curatela<br />

convenuta ex art. 293, comma 3, c.p.a. e, perciò, inutilizzabili come<br />

prove (così Cassazione, 21 maggio 2003, n. 7960, in Mass. Foro It., n. 59);<br />

in secondo luogo, comunque, perché i timbri postali, in quanto non apposti<br />

direttamente sulle lettere di risoluzione dei contratti, non sono idonei a conferire<br />

data certa alle stesse, poiché, per costante giurisprudenza, «il timbro postale<br />

deve ritenersi idoneo a conferire carattere di certezza alla data di una scrittura<br />

tutte le volte in cui lo scritto faccia corpo unico con il foglio sul quale il timbro<br />

stesso risulti apposto» (cosìCassazione, 19 marzo 2004, n. 5561, in Mass. Foro<br />

It., 2004, n. 9; Cassazione, 25 luglio 1997, n. 6943, ivi, 1997, n. 28).<br />

L’onere probatorio gravante sull’opponente in ordine alla proprietà e<br />

individuabilità dei beni oggetto della rivendica non può venire assolto neppure<br />

con i mezzi istruttori dedotti in causa dalla difesa dell’opponente medesimo<br />

e ribaditi in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto non<br />

ammessi dal G.I., perché:<br />

in ordine alle prove testimonaili, al giurisprudenza è pacifica nel comminarne<br />

l’inammissibilità ai fini della dimostrazione del diritto di proprietà del<br />

rivendicante sui beni oggetto di rivendica nel fallimento, sotto il profilo per<br />

cui, nel procedimento ex art. 103 legge fallim., trova applicazione la preclusione<br />

posta dall’art. 621 cod. proc. civ. all’utilizzo della prova per testi e delle<br />

presunzioni, richiedendosi quale unica idonea dimostrazione del diritto<br />

del terzo rivendicante il documento munito di data certa anteriore alla dichiarazione<br />

di fallimento (cfr., sul punto, per tutte: Cassazione, 14 gennaio<br />

1999, n. 352, in Il Fall., 1999, pag. 1315); nella fattispecie, inoltre, non ricorre<br />

neppure l’eccezione al divieto della prova testimoniale introdotta dallo<br />

stesso art. 621 cod. proc. civ.<br />

che prevede l’impossibilità del ricorso a presunzioni come mezzo di prova nei casi in cui la<br />

legge esclude la prova per testi.<br />

Una seconda limitazione attiene al fatto che colui che esercita un’azione ex art. 103 legge<br />

fallim., deve dimostrare il suo diritto attraverso la produzione di documenti muniti di data<br />

certa anteriore alla dichiarazione di fallimento.<br />

La prova del momento di formazione della scrittura è, si sa, soggetta ai requisiti di cui<br />

all’art. 2704 cod. civ.: in base ad esso, se la sottoscrizione di una scrittura privata non è stata<br />

autenticata, la scrittura risulta opponibile ai terzi solamente dal giorno in cui è stata registrata<br />

o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro<br />

che l’hanno sottoscritta, oppure dal giorno in cui il contenuto della scrittura stessa è stato<br />

riprodotto in atti pubblici, oppure ancora dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca<br />

in modo ugualmente certo, l’anteriorità della formazione del documento.<br />

Ora, un’analisi delle posizioni interpretative porta a rilevare che a fronte dell’orientamento<br />

dominante (prevalentemente dottrinale) secondo cui le limitazioni probatorie disposte dall’art.<br />

621 cod. proc. civ. si applicano tanto alla prova del diritto reale quanto alla prova dell’affidamento,<br />

vi è una posizione giurisprudenziale, che chi scrive si sente di condividere, che

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