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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

segnato anche il compito di suddividere i creditori in classi e di stabilire il<br />

trattamento spettante a ciascuna di esse. La libertà di definizione degli interessi,<br />

concessa al soggetto insolvente, non deve essere causa di arbitrarie<br />

discriminazioni, per cui ciascun gruppo deve essere costituito da titolari di<br />

situazioni creditorie sostanzialmente simili.<br />

Il favor del legislatore americano nei confronti dell’imprenditore-debitore<br />

deve rintracciarsi nella nozione di insolvenza che, invece di essere ritenuta<br />

una colpa, è considerata un incidente professionale che può capitare a<br />

qualunque operatore economico e di fronte al quale il sistema deve garantire<br />

al soggetto onesto, ma sfortunato la possibilità di risanare i propri debiti<br />

e di ricominciare una nuova vita professionale ( 11 ).<br />

Nell’ordinamento italiano, al contrario, la redazione del programma che<br />

determina le modalità di risoluzione della crisi imprenditoriale è affidata ad<br />

un organo amministrativo, ossia al commissario straordinario ( 12 ). In base al<br />

disposto della legge 270/99 egli, entro sessanta giorni dall’apertura del procedimento,<br />

dovrà redigere un piano, scegliendo uno dei due indirizzi alternativi,<br />

indicati nell’articolo 27, di ristrutturazione o cessione ( 13 ). Il programma<br />

consiste nella individuazione dettagliata delle linee operative e delle<br />

modalità di ristrutturazione o liquidazione aziendale che devono essere<br />

attuate ( 14 ). L’atto deve essere formulato sotto la vigilanza del Ministero<br />

delle Attività Produttive e secondo gli indirizzi di politica industriale dallo<br />

stesso adottati, deve tener conto degli interessi dei creditori e salvaguardare<br />

l’unità operativa dei complessi industriali.<br />

( 11 ) Ved. F. Marelli, op. cit., pag. 565.<br />

( 12 ) Il decreto Marzano, prevedendo una maggiore concentrazione dei poteri di gestione<br />

della crisi nelle mani dell’autorità amministrativa, ha assegnato ad essa il compito di valutare<br />

la sussistenza dei requisiti necessari per l’accesso alla procedura, nonché quello di decidere<br />

sull’apertura dell’amministrazione straordinaria. Diversamente da quanto disposto dalla Prodi<br />

bis, che garantiva un solido equilibrio nella distribuzione dei compiti tra autorità giudiziaria<br />

ed amministrativa, la domanda di ammissione deve essere presentata direttamente al Ministro<br />

e, contemporaneamente, deve essere trasmessa l’istanza al tribunale, affinché dichiari lo<br />

stato d’insolvenza. Eliminando, inoltre, la fase di osservazione prevista dalla legge del ‘99, finalizzata<br />

alla valutazione delle concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico<br />

dell’impresa, la continuazione dell’attività aziendale procede automaticamente, segnando<br />

un ritorno al passato, al provvedimento 95/79, con il dato ancora più sconcertante che il<br />

provvedimento amministrativo precede la dichiarazione dello stato d’insolvenza. L’articolo<br />

4 della legge 39/2004 stabilisce che il commissario straordinario debba redigere il programma<br />

entro centottanta giorni dalla nomina e che debba presentarlo al Ministro. Si tratterà, naturalmente,<br />

di un piano che preveda la ristrutturazione dell’impresa e non la sua liquidazione,<br />

data la preferenza accordata dalla legge a tale prospettiva di risanamento (articolo 1).<br />

( 13 ) Ved. G. Lo Cascio, Commentario alla legge sull’amministrazione straordinaria delle<br />

grandi imprese insolventi, Milano, 2000, pag. 3.<br />

( 14 ) Ved. M. Galioto, L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato<br />

d’insolvenza, Milano, 2003, pag. 179.

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