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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

S.E.P. s.p.a. (di qui innanzi S.E.P. s.p.a.), della quale detiene una partecipazione<br />

pari al 25,76% del capitale sociale, ha promosso nei confronti<br />

dei resistenti due procedimenti arbitrali, si come previsto dall’art. 28 dello<br />

statuto sociale, il primo per l’accertamento della violazione della clausola di<br />

prelazione di cui all’art. 7 dello stesso statuto ed il secondo (al quale è estranea<br />

la Gedit s.r.l.) per la violazione della clausola di prelazione contenuta<br />

nel patto di sindacato e per l’inosservanza del divieto di sottoposizione a<br />

vincoli delle azioni sindacate;<br />

per quanto rileva ai fini del presente procedimento, alla base del primo<br />

procedimento arbitrale la ricorrente deduce l’avvenuta stipulazione di uno<br />

o di più accordi collegati tra i resistenti e l’ing. Francesco Gaetano Caltagirone<br />

per l’acquisto, da parte del Gruppo facente capo a quest’ultimo, del<br />

pacchetto azionario di maggioranza della S.E.P. s.p.a.;<br />

autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri<br />

debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell’art. 829, comma<br />

2, del cod. proc. civ. quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili<br />

ovvero quando l’oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari».<br />

La conseguenza dell’interazione delle tre norme appena riportate sarebbe che le liti aventi<br />

ad oggetto deliberazioni assembleari sarebbero sempre compromettibili in arbitrato indipendentemente<br />

dal carattere disponibile o indisponibile del diritto fatto valere (cfr. in questo<br />

senso Ricci, Il nuovo arbitrato societario, inRiv. Trim. dir. Proc. Civ., 2003, 521; Luiso, Appunti<br />

sull’arbitrato societario,inRiv. Dir. Proc., 2003, 709; Zucconi Galli-Fonseca,inRiv.<br />

Trim. dir. Proc. Civ., 2005, 484; Carpi, Profilo dell’arbitrato in materia societaria,inRiv. Arb.,<br />

2003, 419; in senso contrario Chiarloni, Appunti sulle controversie deducibili in arbitrato<br />

societario e sulla natura del lodo, inRiv. Trim. proc. Civ. 2004, 123; Ferri, Le impugnazioni<br />

di delibere assembleari. Profili processuali,inRiv. Trim. dir. Proc. Civ., suppl. al n. 1/2005, 67;<br />

in materia v. altresì De Nova, Controversie societarie: arbitrato societario o arbitrato di diritto<br />

comune?, inContratti, 2004, 847; Soldati, Osservazioni a margine degli strumenti alternativi<br />

di risoluzione delle controversie nella riforma del processo societario, inSocietà, 2003, 791; Bove,<br />

L’arbitrato nelle controversie societarie, inGiust. civ., 2003, II, 473).<br />

( 2-4 ) Nel senso della esperibilità del ricorso in via cautelare in presenza di una violazione<br />

della clausola statutaria di prelazione v. Tribunale di Milano, 24 novembre 2000, in Società,<br />

2001, 873, con nota di Platania, secondo cui «in presenza di una clausola statutaria la quale<br />

preveda la prelazione dei soci sulla cessione delle azioni, trasferibili a privati solo in misura del<br />

quaranta per cento, l’offerta in prelazione dell’intera partecipazione di un socio, a fronte dell’offerta<br />

fatta da un privato, e il trasferimento a privati del quaranta per cento della partecipazione<br />

costituiscono circostanze positivamente valutabili in sede di procedimento cautelare al fine della<br />

concessione di sequestro giudiziario, sia sotto il profilo del fondamento della futura domanda di<br />

merito, sia sotto quello del pericolo nel ritardo»; Tribunale di Genova, 8 luglio 2004, in Società,<br />

2004, 1265, con nota di Semino, secondo cui «va sospesa l’efficacia (e non deve essere iscritta<br />

a libro soci) della cessione di quote di srl posta in essere in violazione di una clausola di prelazione<br />

statutaria e di un sindacato di blocco stipulato da alcuni soci».<br />

Secondo la giurisprudenza ormai invalsa della corte di cassazione la clausola di prelazione<br />

– della cui legittimità non è più possibile dubitare alla stregua del nuovo art. 2437 cod. civ.<br />

(cfr. Carmignani, inla riforma delle società, Commentario diretto da Sandulli, Santoro,

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