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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte II - Giurisprudenza 301<br />

della Società Editrice Padana S.E.P. s.p.a., editrice de «Il Gazzettino», di<br />

cui sono soci, tra gli altri, Renè Fernando Caovilla, E.G.P. s.r.l., Ivano Beggio,<br />

Gedit s.r.l. (cessionaria di azioni già di proprietà di Gecos s.p.a.), Giuseppe<br />

Stefanel e la Simod s.p.a., chiedeva che venisse autorizzato «il sequestro<br />

giudiziario di complessive n. 5.317.894 azioni ordinarie, pari al 54,21%<br />

del capitale sociale, della ‘‘Società Editrice Padana S.E.P. S.p.A.’’... ovvero del<br />

diverso, maggior o minore, numero di azioni che l’Ill.mo dice riterrà necessario<br />

ad assicurare le finalità cautelari perseguite nel presente ricorso». Premetteva<br />

la ricorrente, in punto di fatto, che lo statuto sociale, all’art. 7, prevedeva<br />

clausola di prelazione e inoltre che Edizione Holding s.p.a. e i summenzionati<br />

soci, salvo Gecos s.p.a., erano legati da un patto di sindacato,<br />

contenente anch’esso una clausola di prelazione nonché l’impegno delle<br />

parti di non assoggettare a vincoli di qualsiasi genere le azioni sindacate senza<br />

la previa autorizzazione del Consiglio Direttivo del patto di sindacato.<br />

Tra Edizione Holding s.p.a. e i soci di cui sopra erano pendenti due<br />

procedimenti arbitrali, entrambi promossi dalla ricorrente, la quale ha lamentato,<br />

nel primo, l’avvenuta violazione della clausola contenuta nello statuto<br />

di S.E.P. e, nel secondo (che non vede coinvolta Gedit s.r.l., estranea al<br />

patto di sindacato), sia della clausola di prelazione contenuta nel patto di<br />

sindacato sia del divieto, pur ivi contenuto, di sottoposizione a vincoli delle<br />

azioni sindacate.<br />

Le contestate violazioni scaturivano dall’avvenuta stipula di un accordo,<br />

o di più accordi collegati, tra i resistenti e l’ing. Francesco Gaetano Caltagirone<br />

per l’acquisto, da parte del gruppo che fa capo a quest’ultimo, del<br />

pacchetto azionario di maggioranza di S.E.P., quale congiuntamente detenuto<br />

dai resistenti.<br />

L’esistenza di tale accordo risultava da: a) quanto ammesso dai resistenti<br />

nel procedimento arbitrale; b) quanto dichiarato, confessoriamente, dal<br />

Com. Sinigaglia, presidente e legale rappresentante di una delle società,<br />

la Simod s.p.a., al dott. Saccardi ed all’avv. Laghi; c) quanto risultante<br />

dai bilanci di esercizio di Gedit s.r.l. e Simod s.p.a., circa «anticipi da clienti»<br />

e «acconti» ricevuti; d) quanto riportato negli articoli stampa.<br />

Gli accordi, consistiti nella sottoscrizione di opzioni put e call, distinte,<br />

ma fra loro collegate, avevano realizzato, sostanzialmente, gli effetti di un<br />

preliminare e, comunque, costituivano manifestazione irrevocabile dei resistenti<br />

di vendere le loro azioni, con conseguente violazione del patto di prelazione<br />

(irrilevante essendo la circostanza che le opzioni fossero condizionate<br />

alla rimozione della clausola di prelazione in quanto un negozio sottoposto<br />

a termine ovvero a condizione sospensiva è un negozio di per sé perfetto<br />

e, comunque, idoneo a concretare un’inequivocabile manifestazione la volontà<br />

di vendere).<br />

In punto ammissibilità della misura cautelare, evidenziava la sussistenza<br />

di una controversia sulla proprietà (titolarità delle azioni oggetto di accor-

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