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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte II - Giurisprudenza 309<br />

La norma chiaramente prescrive che, nel momento in cui il socio «intende»<br />

vendere, «deve» effettuare una comunicazione scritta, avente un contenuto<br />

minimo (si legge: «almeno»): numero delle azioni, cessionario, prezzo<br />

di cessione e condizioni di pagamento.<br />

Dall’interpretazione meramente letterale si evince che la denuntiatio (ricostruita<br />

come obbligo e non come onere) deve essere effettuata in una fase<br />

in cui vi sia già una volontà di alienare (non generica, chè, altrimenti, non si<br />

comprenderebbe il riferimento al contenuto che la comunicazione deve<br />

avere: numero delle azioni, cessionario, prezzo di cessione e condizioni di<br />

pagamento), ma non si sia ancora pervenuti all’attuazione della vicenda traslativa<br />

(chè, altrimenti, non si comprenderebbe l’utilizzo dei termini «intende»<br />

e«trasferende»).<br />

Tale configurazione della denuntiatio corrisponde, d’altro canto, a quella<br />

che dà la giurisprudenza prevalente, che, qualificandola come proposta,<br />

afferma come la stessa non possa consistere nella mera enunciazione, da<br />

parte del promettente, dell’intenzione di vendere, ma debba indicare tutti<br />

quegli elementi del contratto che si rendano necessari per dare consapevolezza<br />

al prelazionario dei termini dell’accordo (Cass. 12 marzo 1981, n.<br />

1407; Tribunale Cassino, 9 settembre 1997; Tribunale Napoli, 21 gennaio<br />

1995, n. 622; Pretura Pavia, 15 gennaio 1993; Tribunale Perugia, 8 marzo<br />

1982).<br />

Le parti hanno lungamente discusso sul punto e, in particolare, sul momento<br />

in cui debba ritenersi maturato l’obbligo alla denuntiatio e, conseguentemente,<br />

in sua mancanza, violato il patto di prelazione.<br />

È da osservare come l’indagine non possa che riguardare il caso concreto<br />

(in tal senso la giurisprudenza citata dall’una e dall’altra parte, pure scrutinata<br />

da questo collegio, appare, sotto questo profilo, poco significativa),<br />

che deve essere valutato alla luce della configurazione della clausola statutaria<br />

e del particolare svolgimento dei fatti.<br />

Lo statuto, nel caso di specie, non indica in quale momento si concreti<br />

l’obbligo di denuntiatio, ma, connotando, sotto il profilo contenutistico, i<br />

presupposti per la sua insorgenza, sembra non lasciare dubbi interpretativi:<br />

termini del contratto determinati (la norma elenca anche quali debbano essere)<br />

e volontà di alienare certa.<br />

E che il venditore sia determinato ex se o a seguito di un’offerta del terzo,<br />

che si sia ancora in fase di trattativa o si sia arrivati ad un preliminare,<br />

che si utilizzi uno strumento contrattuale piuttosto che un altro (e le ipotesi<br />

possono essere le più varie) poco importa. Ciò che rileva è il raggiungimento<br />

di quella soglia in cui gli elementi del contratto sono definiti e il venditore<br />

voglia dar corso alla vicenda traslativa.<br />

È stato, infatti, acutamente sostenuto, in una valutazione complessiva<br />

del rapporto di preferenza, che tenga conto del comportamento complessivo<br />

che le parti debbono tenere secondo diligenza: «Non sempre sarà neces-

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