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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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296<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

dalle domande sì come prospettate, se accolte, conseguirebbe non solo<br />

la pronuncia sulla proprietà delle azioni, ma anche la condanna alla consegna,<br />

stante il carattere reale della prelazione statutariamente prevista (cfr. ex<br />

plurimis, Cass., sez. I, 29 agosto 1998, n. 8645), sì da integrare il presupposto<br />

del sequestro ex art. 670, n. 1, cod. proc. civ.;<br />

in questa sede la valutazione dei requisiti atti a legittimare la concessione<br />

della chiesta misura cautelare non può risolversi in un giudizio di mera<br />

verosimiglianza o di probabilità del diritto azionato, dovendo per contro<br />

prendere le forme di una valutazione contenutistica, pur nei limiti della<br />

sommarietà del procedimento cautelare e, quindi, senza il presidio dell’apparato<br />

probatorio previsto dal libro II del codice di rito in tema di giudizio<br />

ordinario di cognizione;<br />

dalla documentazione prodotta dalla ricorrente emerge, allo stato, il fumus<br />

del diritto azionato e questo sulla base delle seguenti evidenze:<br />

— in base all’art. 7 dello statuto societario di S.E.P. s.p.a. «1. In caso di<br />

alienazione di azioni per atto tra vivi, spetta agli altri azionisti il diritto di<br />

prelazione. 2. A tal fine il socio che intende alienare in tutto o in parte la<br />

propria quota, dovrà inviare all’Organo Amministrativo raccomandata<br />

AR dalla quale risultino almeno: il numero delle azioni trasferende, il ces-<br />

in una soc. a resp. lim. esprime una posizione contrattuale obiettivata che va considerata come<br />

bene immateriale equiparabile al bene mobile non iscritto in pubblico registro ai sensi dell’art.<br />

812 cod. civ., onde ad essa possono applicarsi, a norma dell’art. 813 cod. civ., le disposizioni<br />

concernenti i beni mobili e, in particolare, la disciplina delle situazioni soggettive reali e dei conflitti<br />

tra di esse sul medesimo bene, giacché la quota, pur non configurandosi come bene materiale<br />

al pari dell’azione, ha tuttavia un valore patrimoniale oggettivo, costituito dalla frazione del<br />

patrimonio che rappresenta, e va perciò configurata come oggetto unitario di diritti e non come<br />

un mero diritto di credito; ne consegue che le quote di partecipazione ad una soc. a resp. lim.<br />

possono essere oggetto di sequestro giudiziario e, avendo il sequestro ad oggetto i diritti inerenti<br />

la suddetta quota, ben può il giudice del sequestro attribuire al custode l’esercizio del diritto di<br />

voto nell’assemblea dei soci ed eventualmente, in relazione all’oggetto dell’assemblea, stabilire i<br />

criteri e i limiti in cui tale diritto debba essere esercitato nell’interesse della custodia»; Tribunale<br />

di Milano, 19 marzo 1990, in Foro it., 1990, I, 1703: «in caso di sequestro giudiziario di azioni,<br />

non può disporsi che il diritto di partecipare alle assemblee sociali e di votarvi continui ad essere<br />

esercitato dal titolare delle azioni ovvero venga esercitato dal custode in conformità alle istruzioni<br />

del titolare medesimo».<br />

In dottrina v. G. Ragusa Maggiore, Una nuova ipotesi di misura cautelare:il fermo<br />

provvisorio di azioni, inDir. Fallim., 1995, II, 8; C. Ferri, Sequestro, voce del Digesto civ.,<br />

XVIII, 460; più specificamente sui problemi connessi al sequestro di quote di società di persona<br />

e alla conseguente attribuzione al custode dei poteri (di gestione imprenditoriale) propri<br />

del socio di società personale v. anche per riferimenti G. La Rocca,inForo it., 1997, I, 2172.<br />

Al momento di licenziare le bozze si è avuta notizia che il provvedimento qui pubblicato è<br />

stato confermato dal Tribunale di Venezia in data 15 febbraio 2006, in sede di reclamo. Pubblichiamo<br />

anche questo secondo provvedimento riservandoci di commentarlo in un prossimo<br />

numero. [Dott. Gioacchino La Rocca]

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