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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

La rinuncia al credito compiuta da Palfin soc. per az. ha prodotto effetti<br />

limitati alla sfera della rinunciante.<br />

La convenuta esclude la natura gratuita della rinuncia, sostenendo che<br />

la sua onerosità si evince dall’effetto di accrescimento del patrimonio di soc.<br />

Nell’ipotesi di garanzia prestata dal fallito a fronte di debito altrui la Cassazione e la giurisprudenza<br />

maggioritaria hanno affermato che la norma contenuta nell’art. 2901, comma 2,<br />

cod. civ. deve essere considerata espressione di un principio operante anche in tema di revocatoria<br />

fallimentare perché «la prestazione della garanzia si inserisce in una complessiva ed<br />

unitaria operazione con legame di sinallagmaticità rispetto alla concessione del credito da parte<br />

del garantito, che ne costituisce la controprestazione».<br />

Diversi giudici di merito hanno, invece, affermato l’opposta tesi, argomentando sia dalla<br />

lettera dell’art. 2901, comma 2, cod. civ. che nel dettare il principio dell’onerosità della garanzia<br />

contestuale, lo limita «agli effetti della presente norma», sia dalla natura della revocatoria<br />

fallimentare, ritenuta diversa da quella ordinaria.<br />

Appare maggiormente condivisibile il primo orientamento, in considerazione del fatto<br />

che, nelle ipotesi di contestualità tra erogazione del credito e concessione della garanzia da<br />

parte del terzo, in tanto il garantito si risolve a concedere il credito, in quanto vi sia la garanzia<br />

del credito. Anche se, al riguardo, è opportuno riportare una pronuncia della Suprema Corte<br />

a tenor della quale si ricaverebbe dal testo dall’art. 2901 cod. civ., che il criterio dettato, dal<br />

comma 3 della stesso disposizione per individuare la natura onerosa o gratuita di una prestazione<br />

di garanzia, ricollegandosi alla contestualità o meno con il credito garantito, non è applicabile<br />

in sede fallimentare, ove, nell’assenza di analoghi criteri negli art. 64 e 67 legge fallim.,<br />

la gratuità (od onerosità) andrebbe valutata caso per caso, con esclusivo riguardo alla<br />

posizione del garante e agli effetti che l’atto, ovvero, eventualmente, altri ad esso funzionalmente<br />

collegati, abbiano determinato nel suo patrimonio ( 5 ).<br />

Di contro, le garanzie non contestuali al credito non possono essere considerate, argomentando<br />

a contrariis, tutte gratuite, ma si deve caso per caso accertare la loro natura. In particolare,<br />

la costituzione di garanzia per debito altrui prestata dal fallito non contestualmente<br />

al sorgere del credito va qualificata come atto a titolo gratuito (con la conseguenza che può<br />

essere dichiarata inefficace ai sensi dell’art. 64 legge fallim.) se il garante non riceve alcun vantaggio<br />

economico dal debitore principale o dal creditore garantito.<br />

Al di fuori dell’ipotesi di garanzia prestata per un debito altrui (in cui il legislatore ha<br />

fornito un criterio di massima – contestualità o meno della prestazione di garanzia rispetto<br />

all’atto da garantire – per qualificare l’atto come a titolo gratuito o a titolo oneroso), spetta<br />

alla giurisprudenza ed alla dottrina individuare i criteri per l’esatta qualificazione dell’operazione<br />

posta in essere dal soggetto successivamente dichiarato fallito.<br />

Di recente si è osservato che, nel valutare la gratuità dell’atto in ragione del depauperamento<br />

del patrimonio del fallito, occorre tener conto di tutti i corrispettivi, diretti o indiretti,<br />

che egli può ricevere (purché si tratti di corrispettivi economicamente apprezzabili) e, quindi,<br />

non soltanto di quanto possa provenirgli dall’accipiens (ad esempio, creditore garantito), ma<br />

anche dal debitore beneficiato (ad esempio, debitore principale) in forza di specifici accordi<br />

( 5 ) Cassazione civ., sez. I, 28 maggio 1998, n. 5264, Monte Paschi Siena c. Fall. Giugni, in Giust. civ. Mass.<br />

1998, 1149.

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