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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte I - Dottrina 357<br />

non può non sanzionare la violazione delle norme che impongono l’iscrizione<br />

nel registro.<br />

Tralasciando in questa sede l’esame della disciplina dei nuovi aspetti<br />

processuali previsti dalla recente riforma, per quanto concerne i presupposti<br />

soggettivi del fallimento sociale, il decreto legislativo n. 5 del 9 gennaio<br />

2006 non ha apportato sostanziali variazioni rispetto alla precedente disciplina.<br />

Il nuovo art. 147 legge fallim. prevede che la sentenza che dichiara il<br />

fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III,<br />

IV, VI del titolo V del libro quinto del codice civile, produce anche il fallimento<br />

dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili. È<br />

aggiunta, quindi, solo la precisazione che soci illimitatamente responsabili<br />

possono anche non essere persone fisiche, il che è ormai pacifico perché,<br />

come si è visto, la riforma del diritto societario consente che anche le società<br />

di capitali facciano parte delle società a responsabilità illimitata.<br />

Nulla dice, invece, la nuova disciplina concorsuale in ordine al fallimento<br />

in estensione dell’unico azionista o quotista e del socio tiranno o sovrano.<br />

Sarebbe stato preferibile che il legislatore avesse colto l’occasione della riforma<br />

per porre termine ad un contrasto giurisprudenziale e dottrinale<br />

che si trascina da decenni.<br />

Conseguenziale alla statuizione di incostituzionalità adottata dalla Corte<br />

costituzionale è anche la previsione, contenuta nel secondo comma del nuovo<br />

art. 147 legge fallim., secondo cui l’estensione del fallimento sociale al<br />

socio illimitatamente responsabile non può essere dichiarata dopo che è decorso<br />

un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione<br />

della responsabilità illimitata, anche nel caso di trasformazione, fusione o<br />

scissione delle società, se sono state osservate le formalità per rendere note<br />

ai terzi i fatti indicati.<br />

Corretta è la nuova previsione, già in precedenza ritenuta dalla giurisprudenza,<br />

secondo cui la dichiarazione di fallimento è possibile soltanto<br />

se l’insolvenza della società attenga in tutto o in parte a debiti esistenti alla<br />

data della cessazione della responsabiltà illimitata.<br />

Infine, il legislatore della riforma ha previsto una espressa disciplina nelle<br />

ipotesi in cui la società fallita abbia costituito patrimoni destinati ad uno<br />

specifico affare o vi siano stati finanziamenti destinati ad uno specifico affare.<br />

A norma dell’art. 155 legge fallim., modificato, il fallimento della società<br />

comporta che l’amministrazione del patrimonio destinato previsto dall’art.<br />

2447 bis, 1º comma, lett. a), cod. civ., sia attribuita al curatore il quale deve<br />

provvedere con gestione separata. In particolare, deve cedere il patrimonio<br />

a terzi onde conservarne la funzione produttiva, altrimenti, se la cessione<br />

non è possibile, liquidarlo secondo le regole della liquidazione delle società<br />

in quanto applicabili.<br />

Il corrispettivo, aggiunge l’ultimo comma dell’art. 155 legge fallim., del-

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