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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte II - Giurisprudenza 307<br />

Si aggiungevano, peraltro, alcune valutazioni sulle dichiarazioni rese dal<br />

Sinigaglia, che, secondo la reclamata, ex art. 2735 cod. civ., avrebbero dovuto<br />

essere considerate come confessione (per lo meno per Simod s.p.a.,<br />

mentre riguardo altri reclamanti costituivano elementi probatori liberamente<br />

valutabili): infatti erano state rese dal Sinigaglia, nella qualità di Presidente<br />

del Consiglio di amministrazione, al dr. Saccardi, dipendente di Edizione<br />

Holding e persona che aveva sempre seguito la trattativa, e all’avv. Laghi,<br />

incaricato dalla reclamata di coadiuvare il Saccardi e anch’egli «rappresentante»<br />

di quest’ultima.<br />

Quanto al periculum, se era vero che il negozio avrebbe potuto essere<br />

dichiarato inefficace, era anche vero che vi erano grossi dubbi sulla possibilità<br />

di far valere tale inefficacia nei confronti dei terzi (così come disposto,<br />

per altre fattispecie, dagli artt. 2901 e 1414 e 1415 cod. civ.).<br />

Quanto al fatto che venisse confiscato il diritto di voto, ricordava che il<br />

legislatore della riforma ha disposto che nel caso di sequestro vi provveda il<br />

custode ex art. 2352 cod. civ. ritenendo prevalente l’esigenza di cristallizzazione<br />

e che, comuque, tale asserita limitazione sarebbe durata siano al 15<br />

aprile 2006, termine a disposizione degli arbitri per la pronuncia del lodo.<br />

All’udienza 17 gennaio 2006 i due reclami venivano riuniti e il collegio<br />

riservava la decisione alla successiva del 6 febbraio 2006.<br />

Il provvedimento oggetto di reclamo va confermato.<br />

La misura cautelare richiesta, secondo il disposto dell’art. 670 cod.<br />

proc. civ., può essere concessa su beni mobili «quando ne è controversa<br />

la proprietà» ed è «opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione<br />

temporanea».<br />

Per quanto concerne il primo presupposto, è sufficiente l’esistenza di<br />

una controversia sulla proprietà, il che qualifica in maniera particolare la<br />

deliberazione (differenziandola, ad esempio, da quella che viene fatta nel<br />

caso di sequestro conservativo, ove, pur nella sommarietà dell’esame, si deve<br />

valutare la probabilità della sussistenza del credito). Sul punto la giurisprudenza<br />

di legittimità (Cass. n. 2989/1968) appare orientata nel senso<br />

che l’indagine possa limitarsi a verificare che l’azione di merito non sia priva<br />

di fondamento, ovvero che la controversia, oltre ad esistere, appaia seria e<br />

non pretestuosa.<br />

Le premesse appena svolte sono importanti in quanto tutta la vicenda<br />

che ci occupa non va interpretata nell’ottica dell’emissione di una decisione<br />

di merito (che spetta al collegio arbitrale), ma in quella della concessione<br />

(per quanto concerne questo procedimento, della conferma) o meno di<br />

un provvedimento cautelare e di quel particolare provvedimento cautelare<br />

così come sopra connotato.<br />

In primo luogo si tratta di verificare se sussista una controversia sulla<br />

proprietà delle azioni.<br />

Leggendo le conclusioni prese da Edizione Holding s.p.a., non vi è al-

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