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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte I - Dottrina 321<br />

È troppo presto, per sapere come andranno a finire le cose; è troppo<br />

presto per dire se le norme sul conflitto d’interessi nella votazione del concordato<br />

riusciranno ad erigere un solido baluardo contro certe spregiudicate<br />

iniziative dei creditori forti. Tuttavia, se dovessero rivelarsi esatte le considerazioni<br />

che precedono, sarebbe del tutto inutile preoccuparsi delle revocatorie<br />

e di come articolare le varie classi dei creditori, giacché i veri problemi<br />

verrebbero risolti con strumenti alternativi, in una logica molto diversa<br />

da quella qui illustrata.<br />

22. Il ruolo del danno nel nuovo sistema revocatorio. – Qualche parola,<br />

infine, sul ruolo del danno nelle revocatorie. Dopo quanto si è detto, non<br />

può esservi dubbio che la logica che animava le cosiddette teorie «antiindennitarie»,<br />

o rigorosamente «redistributive», è stata completamente superata.<br />

Il legislatore, però, non ha voluto prendere un’esplicita posizione sul<br />

punto e, soprattutto, si è rifiutato di fornire una definizione dei presupposti<br />

dell’impugnativa, che chiarisse qual’è il ruolo del pregiudizio ed in che modo<br />

lo si debba accertare.<br />

A mio sommesso avviso, questa scelta deve essere incondizionatamente<br />

approvata: innanzi tutto, perché vi era il pericolo – molto concreto – di<br />

prendere a modello le azioni risarcitorie e di snaturare l’istituto in esame,<br />

che è stato concepito dal codice e dalla legge fallim. (sia pure con le attenuazioni<br />

e le contaminazioni, di cui si è detto) come un’impugnativa; in secondo<br />

luogo, perché il richiamo all’assenza di danno è sempre stato e deve<br />

restare un topos argomentativo, una sorta di clausola generale, che consente<br />

all’interprete di rendere più flessibile la disciplina dell’azione, per sopperire<br />

ad esigenze di vario genere, da quella d’individuare il trattamento revocatorio<br />

più acconcio per certi nuovi tipi d’operazioni, a quella di tener conto<br />

dello specifico contesto nel quale l’atto è stato compiuto, a quella, infine,<br />

di trovare la soluzione ad alcuni problemi d’indole processuale.<br />

22.1. Sul primo punto (la necessità d’evitare un eccessivo appiattimento<br />

delle revocatorie sul modello delle azioni volte al risarcimento del danno),<br />

sono sufficienti poche considerazioni.<br />

del debitore, ma sempre più spesso si dirige contro la scorrettezza di un terzo, che approfitta<br />

del proprio potere contrattuale per essere pagato o per imporre condizioni inique, oppure<br />

acquista diritti di prelazione, a discapito degli altri creditori, sulla base di iniziative, che prescindono<br />

dal consenso del debitore; che ogni tentativo di «imporre» un’accelerazione alla soluzione<br />

della crisi – con la minaccia di sanzioni per chi non faccia tempestivo ricorso alle procedure<br />

concorsuali, anziché con la predisposizione d’incentivi – è destinato, con molta probabilità,<br />

all’insuccesso.

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