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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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316<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

In dottrina si è levata qualche voce critica contro la disposizione che fa<br />

decorrere il termine quinquennale da una data anteriore alla dichiarazione<br />

d’insolvenza, giacché il principio contenuto nell’art. 2935, cod. civ., a mente<br />

del quale «La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può<br />

essere fatto valere», dovrebbe essere applicato anche alla decadenza.<br />

La questione meriterebbe approfondimenti, che non possono essere<br />

svolti in questa sede, anche perché si dovrebbe dare conto della copiosa<br />

giurisprudenza (di merito, di legittimità e costituzionale), che è intervenuta<br />

sulla specifica materia o su temi contigui, come quello dei limiti che si possono<br />

apporre alla tutela giurisdizionale dei diritti.<br />

Qui, volendo restare sul piano di una pura e semplice enumerazione dei<br />

problemi, mi fermo a poche enunciazioni di semplice buon senso: i) innanzi<br />

tutto, non si può negare l’esigenza di dare una qualche certezza ai terzi, che<br />

hanno contrattato con il fallito, i quali non possono essere chiamati a rispondere<br />

in giudizio a distanza di tanti anni dal compimento dell’atto; ii)<br />

in secondo luogo, non si può fare a meno d’osservare che il termine quinquennale<br />

è talmente lungo, da escludere ogni addebito al legislatore, per<br />

avere eccessivamente affievolito la tutela dei creditori; iii) infine, mi pare<br />

decisivo il rilievo che il predetto termine non può in alcun modo impedire<br />

(o anche solo rendere particolarmente arduo) l’esercizio del diritto, perché,<br />

se è vero che esso comincia a decorrere quando le revocatorie fallimentari<br />

non potevano ancora essere esercitate, è anche vero che scade almeno tre<br />

anni dopo l’apertura del fallimento, giacché, in caso contrario, l’acquisto<br />

del terzo si sarebbe consolidato per altra via, e cioè per il decorso del periodo<br />

sospetto (che ora ha come limite massimo i due anni delle attribuzioni<br />

gratuite e dei pagamenti anticipati) ( 22 ).<br />

20. Il regime transitorio. – Il decreto sulla competitività (d.l. 14 marzo<br />

2005, n. 35, convertito con legge 14 maggio 2005, n. 80), con il quale si sono<br />

introdotte nel nostro ordinamento le modifiche più significative alla disciplina<br />

delle revocatorie, ha espressamente previsto che le innovazioni apportate<br />

agli articoli 67 e 70 della legge fallim. «si applicano alle azioni revo-<br />

( 22 ) Si potrebbe obbiettare che, in caso di consecuzione di procedure concorsuali, il termine<br />

a partire dal quale le revocatorie possono essere esercitate, viene spostato in avanti, rispetto<br />

al puro e semplice decorso del periodo sospetto. È agevole replicare, tuttavia, che il<br />

legislatore ha fatto di tutto per ridurre il lasso di tempo nel quale l’azione non può essere<br />

esercitata (ha soppresso l’amministrazione controllata ed ha posto un termine entro il quale<br />

deve essere omologato il concordato preventivo), con la conseguenza di rendere davvero difficile<br />

ipotizzare che l’azione si estingua prima ancora d’essere nata. Del resto, i creditori debbono<br />

pur decidere se avvalersi degli strumenti messi a loro disposizione dalla procedura fallimentare,<br />

o affidarsi a mezzi alternativi di tutela.

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