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Documento 3 - Sistema informativo sovracomunale - Alto Milanese

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COMUNE DI TURBIGO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO<br />

- aree a vincolo idrogeologico: gli interventi su dette aree sono soggetti alla procedura di cui al Regio<br />

Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;<br />

- pertinenze occupate dall‟ex conceria Cedrati, localizzate in zona semicentrale rispetto al centro<br />

abitato, nelle vicinanze del Naviglio. Si prevede la realizzazione su dette aree di un insediamento<br />

polifunzionale con destinazione prevalentemente commerciale (formula dell‟Outlet) oltre che ricettiva,<br />

residenziale e servizi, curando nel frattempo che sia garantita l‟eliminazione della contaminazione dei<br />

suoli e delle acque derivanti dalla precedente destinazione ad industria conciaria;<br />

- orli di terrazzi: corrispondono alle scarpate dei terrazzamenti morfologici. Obiettivo è la conservazione<br />

delle forme più evidenti in quanto soggette a trasformazione e ad eventuale instabilità morfologica.<br />

Nella fascia comprendente detti orli si applica la seguente disciplina: a) in una fascia, calcolata<br />

comprendendo la scarpata e – per una profondità pari all‟altezza della scarpata stessa – nei terreni<br />

rispettivamente all‟esterno del ciglio del terrazzo e del piede della scarpata, non sono ammessi né i<br />

movimenti di terra, ancorché connessi all‟uso agricolo, né la trasformazione dei prati permanenti in<br />

seminativi, né la messa a coltura delle aree boscate; in tale ambito il taglio della vegetazione arborea<br />

è consentito solo nei modi, con le cautele e con le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina<br />

forestale; b) sulla scarpata morfologica non è consentita la realizzazione di nuovi manufatti edilizi,<br />

salvo quelli eventualmente necessari per il consolidamento del suolo e, ove risultino non altrimenti<br />

localizzabili, quelli costituenti parte di opere o di impianti pubblici o di interesse generale, dichiarati di<br />

pubblica utilità; c) sui manufatti e sugli edifici esistenti sono consentiti solo interventi di manutenzione<br />

ordinaria e straordinaria;<br />

- area in corso di caratterizzazione e/o di bonifica: corrisponde alla centrale termoelettrica e ad un‟area<br />

sita all‟incrocio fra la linea ferroviaria e la Roggia del Molino. In tali aree trovano integrale applicazione<br />

le norme in materia di bonifica dei suoli, ed in particolare il D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 “Regolamento<br />

recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei<br />

siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive<br />

modificazioni e integrazioni” (recante “attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui<br />

rifiuti pericolosi, e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”);<br />

- impianto di depurazione comunale esistente: trattasi dell‟impianto di depurazione esistente a valle<br />

della zona industriale posta a sud ovest dell‟abitato. Al fine di una corretta gestione delle risorse<br />

idriche sotterranee e di tutto il ciclo idrogeologico, in caso di ampliamento dell‟impianto di depurazione<br />

esistente dovrà essere prevista, ove possibile, l‟adozione del trattamento terziario e di processi di<br />

fitodepurazione e di lagunaggio. Deve essere, inoltre, incentivato il riuso delle acque depurate. Sono<br />

fatte salve le norme in materia di realizzazione e ampliamento degli impianti di depurazione: in<br />

particolare detto ampliamento potrà avvenire solo a condizione che le strutture deputate al<br />

trattamento dei reflui (es. vasche di sedimentazione, ispessitori, fanghi, ecc.) non vengano poste a<br />

distanza inferiore a 100 m dagli edifici circostanti esistenti, ancorché aventi destinazione produttiva;<br />

- fascia di naturalità intermedia: detta fascia è finalizzata alla costituzione di una rete ecologica che nel<br />

PTCP “costituisce progetto strategico paesistico-territoriale di livello <strong>sovracomunale</strong>”. Gli interventi di<br />

trasformazione urbanistica, edilizia, morfologica e silvo-colturale da effettuare entro detta fascia,<br />

qualora consentiti dovranno essere effettuati secondo i seguenti criteri: a) i progetti di opere<br />

suscettibili di causare ulteriore frammentazione della rete ecologica, dovranno prevedere opere di<br />

mitigazione e di inserimento ambientale, ovvero di compensazione ambientale, indicativamente<br />

conformi a quanto contenuto nel “Repertorio B” del PTCP; b) le compensazioni ambientali dovranno<br />

favorire la realizzazione di nuove unità ecosistemiche, coerenti con le finalità del progetto di rete<br />

ecologica provinciale;<br />

- area a rischio molto elevato di tipo 1. Trattasi di area localizzata lungo il Ticino, corrispondente alla<br />

“zona I” del Piano Stralcio per l‟Assetto Idrogeologico (PAI) di cui alla Legge 18 maggio 1989, n. 183.<br />

STUDIO DI INCIDENZA. DEL P.G.T.<br />

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