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CULTURA E DEMOCRAZIA TRA COSTITUZIONE ... - USP di Vicenza

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14 MARCO GIAMPIERETTI<br />

che concorrono, ciascuna nel proprio ambito, a realizzare il fondamentale<br />

<strong>di</strong>ritto alla cultura 57 , inteso come <strong>di</strong>ritto alla formazione<br />

intellettuale della persona attraverso l’acquisizione <strong>di</strong> ogni<br />

valore – materiale o immateriale – suscettibile <strong>di</strong> ampliarne la conoscenza<br />

e l’esperienza e <strong>di</strong> sollecitarne e arricchirne la consapevolezza<br />

e la sensibilità 58 .<br />

Il secondo principio, solo apparentemente antitetico al<br />

primo, è ricavabile dall’art. 33, co. 1, Cost., secondo cui «l’arte e<br />

la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento» (libertà dell’arte<br />

e della scienza; libertà dell’insegnamento). Tale norma, che<br />

rappresenta l’altro car<strong>di</strong>ne per la ricostruzione <strong>di</strong> una <strong>di</strong>sciplina<br />

della materia, pone un limite all’azione dei poteri pubblici, i<br />

senso sostanziale – che vuol essere cioè uno Stato sociale – e perciò appunto si propone<br />

il perfezionamento della personalità <strong>di</strong> tutti i consociati e il progresso materiale<br />

e spirituale della società nella sua integrità (artt. 1-4 della Cost.), gli obiettivi dello sviluppo<br />

della cultura, del gusto estetico, della ricerca scientifica e tecnica (avuti <strong>di</strong> mira<br />

dall’art. 9) si collocano manifestamente come strumentali; e, rispetto ad essi, la tutela<br />

ad opera dei pubblici poteri, del patrimonio paesistico, artistico e storico del paese si<br />

rivela, a propria volta, come mezzo al fine».<br />

Per una <strong>di</strong>stinzione tra accessibilità (giuri<strong>di</strong>ca) e fruizione (effettiva) dei beni culturali,<br />

con particolare attenzione alle conseguenze che ne derivano sul piano applicativo,<br />

v. G. CLEMENTE DI SAN LUCA, R. SAVOIA, Diritto dei beni culturali, Napoli, Jovene,<br />

2005, 285 ss.<br />

57 V., per tutti, M. AINIS, Cultura e politica. Il modello costituzionale, cit., 117, secondo<br />

cui l’art. 9 Cost. prevede un’ipotesi <strong>di</strong> «attività <strong>di</strong>screzionale dei pubblici poteri<br />

finalizzata allo sviluppo d’un <strong>di</strong>ritto, per l’appunto, sociale: il <strong>di</strong>ritto alla cultura».<br />

58 Cfr. F. SANTORO PASSARELLI, I beni della cultura secondo la Costituzione, in<br />

AA.VV., Stu<strong>di</strong> per il ventesimo anniversario dell’Assemblea costituente, Firenze, Vallecchi,<br />

1969, II, 435. Nello stesso senso Corte cost. 9 marzo 1990, n. 118, in cui si afferma<br />

che «lo Stato deve curare la formazione culturale dei consociati alla quale concorre<br />

ogni valore idoneo a sollecitare e ad arricchire la loro sensibilità come persone, nonché<br />

il perfezionamento della loro personalità ed il progresso anche spirituale oltre che<br />

materiale». Cfr. inoltre M. AINIS, M. FIORILLO, I beni culturali, in Trattato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto amministrativo.<br />

Diritto amministrativo speciale, a cura <strong>di</strong> S. Cassese, II, Milano, Giuffrè,<br />

2000, 1061-1062, secondo cui la funzione dell’art. 9 Cost., unitamente all’art. 33, è<br />

quella <strong>di</strong> introdurre nel nucleo <strong>di</strong> fini-valori della Carta costituzionale il «valore estetico-culturale:<br />

un valore, cioè, <strong>di</strong>verso e conflittuale rispetto ai valori dell’industria e<br />

del profitto dominanti nelle società contemporanee». Esso rappresenterebbe pertanto<br />

un «cuneo attraverso il quale nel dettato costituzionale irrompe l’esigenza <strong>di</strong> assicurare<br />

il progresso culturale della società civile»: un’esigenza cui «deve piegarsi l’azione dei<br />

pubblici poteri».

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