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CULTURA E DEMOCRAZIA TRA COSTITUZIONE ... - USP di Vicenza

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26 MARCO GIAMPIERETTI<br />

tuazioni e inattuazioni, a <strong>di</strong>scuterla e a commentarla con i citta<strong>di</strong>ni,<br />

a fare cioè «cultura costituzionale» 106 . Un’educazione civica<br />

non si ottiene infatti solo attraverso l’istruzione scolastica o universitaria,<br />

ma occorrono anche «la pubblica <strong>di</strong>scussione, la ricerca<br />

<strong>di</strong> un accordo, il <strong>di</strong>battito, la controversia, la pronta <strong>di</strong>sponibilità<br />

<strong>di</strong> informazioni affidabili e altre istituzioni proprie <strong>di</strong> una<br />

società libera» 107 .<br />

Affermare l’importanza <strong>di</strong> una libera e completa formazione<br />

culturale dei citta<strong>di</strong>ni ai fini del buon funzionamento della democrazia<br />

non vuol <strong>di</strong>re peraltro che la libertà della cultura e il <strong>di</strong>ritto<br />

alla cultura <strong>di</strong> cui agli artt. 33 e 34 Cost. debbano ritenersi<br />

«funzionali» alla realizzazione della forma <strong>di</strong> Stato democratica<br />

108 . E ciò, sia perché nel testo costituzionale non si fa alcun<br />

accenno a una «funzione» sociale o politica della cultura, a <strong>di</strong>fferenza<br />

<strong>di</strong> quanto esplicitamente previsto in altri casi, sia perché<br />

sul piano della teoria generale le libertà e i <strong>di</strong>ritti costituiscono<br />

sempre un limite, o al massimo un presupposto, ma certo mai un<br />

effetto, della democrazia 109 . Ne deriva che nel nostro sistema la<br />

106 G. ZAGREBELSKY, Conclusioni, in AA.VV., La sovranità popolare, cit., 198, secondo<br />

cui «la Costituzione noi costituzionalisti l’abbiamo <strong>di</strong>fesa come elemento vivo<br />

della nella vita del <strong>di</strong>ritto, nella vita dei giuristi, nella vita dei tribunali; ma non è stato<br />

abbastanza, e credo che questo sia un monito a noi come giuristi e come costituzionalisti,<br />

affinché si pensi a qual è il nostro ruolo, che non è solo quello interno ai luoghi<br />

del <strong>di</strong>ritto in senso stretto, ma dovrebbe essere un ruolo più costitutivo delle strutture<br />

portanti obiettive. Dovremmo, cari colleghi, per <strong>di</strong>rla con una parola, cercare <strong>di</strong> fare<br />

cultura costituzionale».<br />

107 Cfr. R.A. DAHL, Sulla democrazia, cit., 84.<br />

108 Come sembra ritenere, ad es., E. SPAGNA MUSSO, op. cit., 50-51, secondo cui<br />

«le forme <strong>di</strong> regolazione giuri<strong>di</strong>ca della istruzione e della educazione come in genere<br />

ogni attività specificamente culturale sono in <strong>di</strong>retta correlazione con la forma democratica<br />

dello Stato», con la conseguenza che, se ciò non si verificasse, la stessa democraticità<br />

dello Stato verrebbe meno «per il venir meno delle premesse su cui essa si<br />

fonda».<br />

109 F.S. MARINI, Lo statuto costituzionale dei beni culturali, cit., 186-187. Appare<br />

pertanto da respingere l’opinione secondo cui, in virtù del «rapporto <strong>di</strong> <strong>di</strong>pendenza<br />

fra democraticità dell’or<strong>di</strong>namento e piena e libera formazione culturale dei citta<strong>di</strong>ni»,<br />

lo Stato finirebbe con il poggiare <strong>di</strong>rettamente su quest’ultima e, quin<strong>di</strong>, intanto potrebbe<br />

definirsi democratico «in quanto si basi sulla cultura, cioè si ponga quale Stato<br />

<strong>di</strong> cultura» (E. SPAGNA MUSSO, op. cit., 52). Per una critica alla definizione dello Stato

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