San Marco in SyIvis - Istituto studi atellani
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PISCINOLA consistente <strong>in</strong> moggia 191 circa preiuditium per la liquidazione di<br />
maggiore estensione per lo quale suffeudo, nell’anno 1762, ne fu presentato e pagato<br />
relevio alla Ducal Camera dal signor Don Giulio Granata, marito e legittimo<br />
amm<strong>in</strong>istratore di Donna Colomba Rossi per morte accaduta di Don Massimo Rossi,<br />
erede <strong>in</strong> feudalibus.<br />
MADAMA ISABELLA D’APPIA<br />
sempre nello stesso Stato, consistente <strong>in</strong> moggi 50 circa sito nelle pert<strong>in</strong>enze di<br />
Gheraccio, <strong>in</strong> un altro pezzetto di territorio moggi 4 sito <strong>in</strong> detto Stato e conf<strong>in</strong>ante colla<br />
via pubblica, col fiume e colli beni della SS. Annunziata per lo quale relevio nel 1733<br />
da Don Nicola Piscicelli per morte di Don Nicola.<br />
IL BAGLIO<br />
di cui relevio nel 1731 da Don Giuseppe Struffi siccome il tutto si rileva da documenti e<br />
fede fattane dal notar Don Antonio Blasco ... (c’è <strong>in</strong> nota anche un altro nome: P<strong>in</strong>i<br />
Giordano di Roccaguglielma) e Don Gabriele Fasc<strong>in</strong>one, il primo contador e il secondo<br />
agente e vicario generale del duca di Sessa.<br />
«Li suddetti suffeudi che si contengono nel predetto Stato e che con rispettiva<br />
numerazione non si debbono mai <strong>in</strong>tendere pregiudicare le ragioni del Duca sopra gli<br />
altri suffeudi che potrebbe rappresentare e che non vengono nella presente istanza<br />
espressi: vengono presentemente posseduti da vari e diversi <strong>in</strong>dividui, rispettivamente<br />
posseduti con diritto successorio senza peroché per lungo corso di anni abbiano cessato<br />
di denunziare la morte dei loro antenati e <strong>in</strong> conseguenza non hanno presentato e pagato<br />
il relativo relevio alla Ducal Camera per cui sono <strong>in</strong>corsi nella pena del relevio doppio e<br />
nel caso della devoluzione.<br />
Che perciò ricorre <strong>in</strong> essa Camera et tradatim conditionaliter et successione e fa istanza:<br />
Primo: procedersi al sequestro generale di tutti i suffeudi suddetti e condannarsi gli<br />
attuali possessori a pagare alla Ducal Camera tanti relevii doppi quanti sono stati i<br />
passaggi non denunziati ed occultati per frodare la Ducal Camera.<br />
Secondo: ... non s’<strong>in</strong>tendano pregiudicate le ragioni del Duca per la devoluzione dei<br />
medesimi suffeudi nel caso non meno della pena grave <strong>in</strong>corsa che se mai gli attuali<br />
possessori non fussero legittimi et ammessi alla successione feudale 6 .<br />
Mancano gli ultimi due suffeudi e cioè:<br />
DOPPIA, consistente <strong>in</strong> 5 corpi di terreno tenuto da Don Gennaro De Luca.<br />
ZAMPICANO, consistente <strong>in</strong> un comprensorio di terre con fabbriche, tenuto dal<br />
marchese Don Pietro di Transo.<br />
Con la cessione del feudo al Regio Demanio, il duca cedeva anche i suffeudi <strong>in</strong> esame<br />
oltre a quello di S<strong>in</strong>iscalchi (Don Pasquale <strong>Marco</strong>ne) e ai feudi di Palaficor e Vaglio<br />
(marchese di <strong>San</strong>t’Agapito) sui quali pendevano anche giudizi, ma per ragione opposta,<br />
ossia per <strong>in</strong>debita esazione da parte del R. Fisco.<br />
6 Arch. Stato Napoli - Sezione Giustizia - Pandetta Nuova 100/16.<br />
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