09.06.2013 Views

47 - Medicina e Chirurgia

47 - Medicina e Chirurgia

47 - Medicina e Chirurgia

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

un mero controllo statistico ma deve essere verificato<br />

nel caso concreto sulla base delle circostanze evincibili<br />

dallo stesso (Cass., SSUU, 11.09.02, n. 30328).<br />

Pertanto, pur essendo riscontrabile il nesso causale<br />

laddove vi sia un rilevante grado di certezza riscontrabile<br />

in base a leggi scientifiche, le leggi statistiche<br />

costituiscono solo uno degli elementi che il giudice<br />

può e deve considerare, assieme ad altri elementi<br />

riscontrabili nel caso concreto; dunque, verificata la<br />

sussistenza della probabilità statistica, sarà poi necessario<br />

verificare, anche, se esse siano utilizzabili effettivamente<br />

nel caso concreto oggetto del procedimento<br />

penale.<br />

Sarà, pertanto, necessario accertare rigorosamente<br />

quale sia stata la causa dell’evento lesivo e, successivamente,<br />

escludere l’essersi verificato di ulteriori fattori<br />

che possano avere interrotto il nesso causale tra condotta<br />

ed evento (Cass., IV, 12.07.05, n. 25233 e Cass.,<br />

IV, 10.07.06, n. 23881).<br />

Recentemente si è posto il problema se la prova della<br />

causalità così come interpretata in via penalistica sia<br />

applicabile anche in materia civilistica.<br />

La Corte di Cassazione (C. Cass., III, 16.10.07, n.<br />

21619) ha precisato al riguardo che il modello di causalità<br />

disegnato dalle Sezioni Unite penali non è esportabile<br />

in sede di accertamento della responsabilità civile;<br />

ciò per più ragioni: innanzitutto, a causa della<br />

diversa funzione esercitata dal sistema penale (di<br />

natura sanzionatoria) rispetto a quello civile; inoltre,<br />

perché per condannare penalmente taluno occorre che<br />

ricorra nel suo comportamento un elevato grado di<br />

credibilità razionale del verificarsi dell’evento (in<br />

ambito penale, cioè, in presenza di un ragionevole<br />

dubbio si impone l’assoluzione), mentre per ritenere lo<br />

stesso individuo responsabile civilmente è sufficiente<br />

una probabilità relativa, ossia la possibilità in concreto<br />

che dal comportamento si sia originato un danno:<br />

in diritto civile prevale il criterio del ; in diritto penale prevale il criterio della<br />

.<br />

La responsabilità medica amministrativa<br />

Quanto alla responsabilità medica di natura amministrativa,<br />

deve precisarsi che perché possa parlarsi di<br />

responsabilità amministrativa, la condotta dannosa<br />

deve essere stata posta in essere da medico che svolga<br />

la sua attività per conto di un Ente pubblico.<br />

Per responsabilità amministrativa, infatti, si intende<br />

La responsabilità medica<br />

quel tipo di responsabilità di cui il dipendente deve<br />

rispondere nel caso in cui abbia arrecato un danno per<br />

il quale la pubblica amministrazione abbia dovuto<br />

risarcire un privato e / o sia incorsa essa stessa in un<br />

danno.<br />

Trattasi di un danno che può anche essere non patrimoniale<br />

e che, soprattutto, non è in alcun modo collegato<br />

alla commissione di un reato. In questo caso, il<br />

dipendente è tenuto al risarcimento nella misura della<br />

reale diminuzione patrimoniale cagionata all’Ente.<br />

Questa figura, elaborata dalla Corte dei Conti (C.<br />

Conti, Sez. Riunite, 23.04.03, n. 10), appartenendo non<br />

al genus del danno-conseguenza quanto a quello del<br />

danno-evento finisce per rappresentare per le pubbliche<br />

amministrazioni ciò che il danno biologico rappresenta<br />

per le persone fisiche. Questo danno si sostanzia<br />

fondamentalmente nella lesione al prestigio ed<br />

all’onore dell’Ente dinanzi alla pubblica opinione, nonchè<br />

nella compromissione del rapporto di trasparenza,<br />

fiducia e lealtà che lega i cittadini all’apparato pubblico;<br />

esso consiste in ogni forma di lesione ad utilità<br />

economicamente apprezzabile anche se non riferibile<br />

direttamente a beni aventi già in sé i connotati della<br />

patrimonialità; il danno, cioè, non deve riguardare<br />

necessariamente un bene materiale ma può avere ad<br />

oggetto anche beni inidonei a costituire oggetto di<br />

scambio e di quantificazione pecuniaria secondo le<br />

leggi del mercato (in questo senso anche C. Conti,<br />

20.02.04, n. 151, secondo cui il danno è riconoscibile<br />

indipendentemente dalla dimostrazione di una spesa<br />

per il ripristino dei beni giuridici compromessi).<br />

Inoltre, il danno all’immagine ha natura contrattuale,<br />

comprende ogni costo che la pubblica amministrazione<br />

è chiamata a sopportare (anche quelli futuri, senza<br />

che sia necessario fornirne la prova), non deve essere<br />

necessariamente correlato ad un reato 5 . Si ritiene che<br />

oltre che al danno effettivo eventualmente subito<br />

(danno emergente, per usare un termine civilistico) il<br />

danno all’immagine sia strettamente correlato anche<br />

al clamore ed alla diffusione che l’evento causativo ha<br />

avuto (sempre per usare un termine civilistico, il lucro<br />

cessante) e che, pertanto, la sua quantificazione debba<br />

essere affidata alla valutazione equitativa del giudice<br />

ai sensi dell’articolo 1226 del codice civile di cui costituiscono<br />

parametri per la valutazione equitativa i criteri<br />

oggettivo (gravità e reiterazione dell’illecito), soggettivo<br />

(esponenzialità istituzionale del soggetto agente)<br />

e sociale (effetti sull’azione amministrativa, livello<br />

di propagazione negativa dell’immagine).<br />

5 Così, recentemente, C. Conti, I, 04.03.09, n. 135. Vedi, anche, C. Conti, Lombardia, 24.04.09, n. 298, secondo cui le spese di ripristino del bene<br />

costituiscono un costo fisiologico e non evitabile, sia in relazione all’entrata in vigore della L. 150/00 in materia di comunicazione pubblica,<br />

sia in considerazione che del fatto che il danno all’immagine si sostanzia in una lesione ai principi contenuti negli artt. 97 e 98 Cost.<br />

Med. Chir. <strong>47</strong>, 2064-2067, 2009<br />

2067

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!