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Sentenza della Corte dei Conti n. 885/06 - Esternalizzazioni

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medesimi venga riconosciuta “la sussistenza <strong>della</strong> colpa grave e segnatamente per non aver<br />

minimamente curato ed accertato l'effettiva sussistenza delle condizioni legittimanti il<br />

conferimento alla OMISSIS del servizio in argomento”.<br />

In ordine alla riferibilità eziologica del danno questa - secondo la prospettazione accusatoria -<br />

deve “essere ricondotta all'uguale comportamento serbato dai convenuti nella vicenda in<br />

esame, ossia nella misura in cui essi, nella rispettiva qualità di Direttore Generale (N.),<br />

Direttore Sanitario (D.) e Direttore Amministrativo (L.) dell'A.U.S.L. FG/1, ritennero di<br />

adottare, nonostante siffatti espliciti divieti e consequenziali preclusioni, le delibere<br />

n°215/2000 e n°1685/2001 con le quali venne affidato e poi prorogato alla OMISSIS il servizio<br />

di archiviazione e gestione <strong>della</strong> documentazione amministrativa e sanitaria”.<br />

In ordine alla sussistenza del danno erariale, il Requirente contabile, premesso che “la Giunta<br />

Regionale, già in occasione <strong>della</strong> mancata approvazione delle delibere n°3504/1998 e<br />

985/1999, aveva sottolineato l'assenza di elementi idonei a giustificare l'affidamento<br />

all'esterno del servizio che ne occupa, evidenziando, per contro, una grave situazione di deficit<br />

finanziario <strong>della</strong> A.U.S.L. FG/1 che sconsigliava ulteriori ed ingiustificati procedimenti di spesa,<br />

nei confronti <strong>dei</strong> quali, peraltro, non si era provveduto ad indicare la relativa copertura”, e che<br />

questo indirizzo “è stato sostanzialmente riconfermato in occasione <strong>della</strong> sottoposizione a<br />

controllo <strong>della</strong> delibera n°1685/2001 con cui si prorogava l'affidamento alla OMISSIS del<br />

servizio in argomento e che, stante l'innovato quadro normativo di riferimento, sicuramente<br />

sarebbe stato espresso anche con riferimento alla precedente delibera n°215/2000, se<br />

l'A.U.S.L. FG/1 l'avesse però sottoposta al medesimo controllo”, ha dedotto che<br />

dall'atteggiamento tenuto dagli organi regionali si desumerebbe “l'assoluta chiusura verso<br />

l'esternalizzazione del servizio di stoccaggio e gestione degli archivi <strong>della</strong> A.U.S.L. FG/1, basato<br />

sulla necessità di un contenimento <strong>della</strong> spesa sanitaria, in vista dell'auspicato risanamento del<br />

bilancio regionale” e che “la ratio delle norme contenute nell'art. 20, ottavo comma, L.R.

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