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Sentenza della Corte dei Conti n. 885/06 - Esternalizzazioni

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evidentemente postula che si abbia riguardo non al bilancio preventivo ma al bilancio<br />

consuntivo in termini aziendalistici (stato patrimoniale e conto economico) nel quale, com'è<br />

notorio, le spese di acquisizione di beni o servizi assumono rilievo solo in quanto si<br />

concretizzano in debiti (stato patrimoniale) ovvero in costi (conto economico), ciò che avviene<br />

solo a seguito dell'adempimento <strong>della</strong> corrispettiva prestazione, in conformità, del resto, a<br />

quanto previsto, ai fini <strong>della</strong> relativa imputazione, dalla normativa fiscale (cfr. art. 109 D.P.R.<br />

917/1986) che, con specifico riferimento alle spese di acquisizione <strong>dei</strong> servizi dispone,<br />

appunto, che le stesse “si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate<br />

ovvero, per quelli dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione ed altri contratti<br />

da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione <strong>dei</strong> corrispettivi”, solitamente<br />

evidenziata dall'emissione <strong>della</strong> fattura o altrimenti.<br />

D'altro canto, se è vero che le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio si<br />

risolvono in residui passivi destinati a confluire nel rendiconto consuntivo (conto del bilancio e<br />

conto del patrimonio) non è men vero che ne è, all'uopo, previsto il riaccertamento (cfr. art.<br />

228 D.Lgs. 267/2000), ossia l'accertamento <strong>della</strong> sussistenza del titolo giuridico perché i<br />

residui possano essere mantenuti nelle scritture contabili, che, ove si concluda in senso<br />

negativo, comporta, con la loro eliminazione, che le somme già impegnate vengano a costituire<br />

economie di bilancio, al pari delle somme stanziate e non impegnate.<br />

Reputa, pertanto, il Collegio che, nell'ipotesi di danno erariale ex contractu, quand'anche si<br />

ritenesse di anticipare, rispetto all'ordinazione e/o al pagamento <strong>della</strong> relativa spesa, il<br />

momento di verificazione del nocumento patrimoniale e la conseguente decorrenza del termine<br />

prescrizionale, il danno stesso non potrebbe, di regola, ritenersi verificato, con il conseguente<br />

esordio <strong>della</strong> prescrizione, se non dall'adempimento dell'obbligazione corrispettiva, ossia,<br />

quando si verta in ipotesi di acquisizione di servizi, dal compimento <strong>della</strong> relativa prestazione<br />

ovvero, in ipotesi di rapporti di durata, dalla maturazione <strong>dei</strong> corrispettivi.

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