Sentenza della Corte dei Conti n. 885/06 - Esternalizzazioni
Sentenza della Corte dei Conti n. 885/06 - Esternalizzazioni
Sentenza della Corte dei Conti n. 885/06 - Esternalizzazioni
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
dell'Azienda U.S.L. FG/1 - sia sussumibile nel novero <strong>dei</strong> servizi contemplati nell'allegato 1 al<br />
D.Lgs. 157/1995 e, pertanto, integralmente assoggettato alla relativa disciplina - che, come si<br />
verrà esponendo, contempla in termini di assoluta eccezionalità il ricorso alla “procedura<br />
negoziata” sia nell'ipotesi in cui la stessa sia preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara<br />
sia, a fortiori, non lo sia - ovvero sia riconducibile alla categoria residuale “altri servizi” di cui<br />
all'allegato 2 allo stesso D.Lgs. e, pertanto, assoggettato, a termini dell'art. 3 cpv. D.Lgs. cit.,<br />
alla relativa disciplina limitatamente ai soli articoli 8, comma 3, 20 e 21 (attinenti,<br />
rispettivamente, all'avviso di avvenuta aggiudicazione, alla disciplina delle prescrizioni tecniche<br />
ed alle relative deroghe) considerato che, in ogni caso, nel senso di imporre l'adozione di<br />
procedure di gara per la scelta del contraente, sovviene la normativa di contabilità dello Stato -<br />
applicabile, in assenza di specifica disciplina normativa, ai contratti di appalto di servizi<br />
stipulati dalla generalità delle pubbliche amministrazioni (cfr. T.A.R. Lazio Sez.II, 22.04.1994<br />
n°738), che appare ispirata, in ordine all'ammissibilità <strong>della</strong> trattativa privata, ad analoghi<br />
restrittivi criteri.<br />
Il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 (recante “attuazione <strong>della</strong> direttiva 92/50/CEE in materia di<br />
appalti pubblici di servizi”) - dopo aver definito, all'art.6, la trattativa privata come la<br />
“procedura negoziata in cui l'amministrazione aggiudicatrice consulta le imprese di propria<br />
scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto”, e disciplinato, al primo comma<br />
dell'art. 7, i casi i cui gli appalti possono essere aggiudicati a trattativa privata, previa<br />
pubblicazione di un bando, ha previsto, al successivo secondo comma, che gli appalti possono<br />
essere aggiudicati a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara,<br />
quando all'esito di un pubblico incanto, di una licitazione privata o di un appalto concorso non<br />
vi sia stata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata (lett. a), qualora, per motivi di natura<br />
tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione <strong>dei</strong> servizi<br />
possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi (lett. b); quando