Sentenza della Corte dei Conti n. 885/06 - Esternalizzazioni
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in appalto, perché siano eseguiti dall'impresa appaltatrice, con organizzazione <strong>dei</strong> mezzi<br />
necessari e con gestione a proprio rischio (e, pertanto, generalmente, con obbligazione di<br />
risultato).<br />
Ne consegue che, evidentemente inapplicabile, si palesa, con riferimento al suddetto modulo<br />
gestionale, l'art. 7, sesto comma, D.Lgs. 165/2001.<br />
E' bensì vero che l'esternalizzazione del servizio non deve, di norma, risolversi in una<br />
sottutilizzazione del personale e delle altre risorse organizzative di cui l'Amministrazione<br />
dispone (cfr., in tal senso, Sez. giur. Puglia, 14.07.2005 n°482).<br />
Sennonché non trattasi di autonomo requisito di ammissibilità quanto piuttosto di mero<br />
corollario logico <strong>della</strong> finalità dell'esternalizzazione di consentire il risparmio di risorse,<br />
l'incremento <strong>della</strong> produttività ed il conseguimento di una maggiore efficienza, anche<br />
tecnologica, nell'attuazione del servizio; finalità che sarebbero evidentemente frustrate ove<br />
l'esternalizzazione del servizio si risolvesse nel mancato utilizzo o nel sottutilizzo delle risorse<br />
umane e strumentali che vi fossero, per l'innanzi, adibite e salva la dimostrazione che a fronte<br />
delle suddette diseconomie, l'Amministrazione non consegua, comunque, per effetto<br />
dell'esternalizzazione, maggiori vantaggi economici.<br />
Sicché, evidentemente, mentre l'ordinamento (art. 7, sesto comma, D.Lgs. 165/2001), in un<br />
ottica di disfavore, subordina il legittimo ricorso agli incarichi individuali esterni alla condizione<br />
che le esigenze che si intendono soddisfare, mercè il conferimento dell'incarico, non possano<br />
essere soddisfatte con il personale in servizio (avuto riguardo alla globalità del personale<br />
stesso), per quanto attiene, invece, all'esternalizzazione <strong>dei</strong> servizi, come innanzi evidenziato,<br />
vista in un ottica di accentuato favore dalla più recente legislazione, deve ritenersi che, per il<br />
legittimo ricorso al suddetto modello gestionale, non sia necessario che venga dimostrata<br />
l'insufficienza, sotto il profilo qualitativo o quantitativo, del personale in servizio, per<br />
provvedere all'espletamento del servizio, essendo, invece, all'uopo, non solo necessario ma