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Sentenza della Corte dei Conti n. 885/06 - Esternalizzazioni

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nel giudizio amministrativo di impugnazione, <strong>dei</strong> vizi formali, chiaramente desumibile dalla<br />

disposizione di cui all'art. 21 octies <strong>della</strong> L. 241/1990 aggiunto dalla L. 15/2005 (che esclude<br />

che si possa dichiarare l'annullamento del provvedimento adottato in violazione delle norme sul<br />

procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia<br />

palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso), deve ritenersi che,<br />

a fortiori, nel giudizio di responsabilità amministrativo - contabile, che ha ad oggetto non la<br />

legittimità degli atti ma la liceità <strong>dei</strong> comportamenti <strong>dei</strong> soggetti sottoposti alla giurisdizione<br />

<strong>della</strong> <strong>Corte</strong> <strong>dei</strong> <strong>Conti</strong>, la rilevata violazione dell'art.20, nono comma, L.R. 28/2000, non escluda<br />

che il giudice debba farsi carico di esaminare ex officio l' eventuale conformità del contenuto<br />

dispositivo del provvedimento al diritto, ciò che, ovviamente, evidenziando la sostanziale<br />

assenza del requisito <strong>della</strong> antigiuridicità, comporterebbe il superamento <strong>della</strong> summenzionata<br />

presunzione di illiceità <strong>della</strong> condotta.<br />

Con riferimento, poi, alla delibera D.G. n°215 del 25.01.2000, la circostanza che, come innanzi<br />

evidenziato, la stessa, contrariamente agli assunti attorei, non fosse soggetta ad approvazione<br />

regionale e, pertanto, legittimamente non vi fosse stata sottoposta, non esaurisce<br />

l'accertamento demandato a questo giudice, considerate sia le censure, di cui all'atto<br />

introduttivo, in ordine all'insussistenza <strong>dei</strong> presupposti per procedere alla esternalizzazione del<br />

servizio, sia l'ulteriore rilievo (di cui a pag. 3 dell'atto di citazione), per cui, con la suddetta<br />

delibera n°215/2000, il Direttore Generale <strong>della</strong> A.U.S.L. FG/1, avrebbe deciso di affidare il<br />

servizio alla Ditta OMISSIS S.r.l. di Bisceglie, “con un procedimento di affidamento diretto del<br />

tutto illegittimo”, che evidentemente impongono di valutare la liceità dell'affidamento disposto<br />

con la summenzionata delibera n°215/2000, in relazione ai summenzionati profili e che si<br />

passano, distintamente, ad esaminare.<br />

3. Con l'atto introduttivo, la Procura Regionale ha, in primo luogo, contestato che ricorressero<br />

nella specie i presupposti per l'esternalizzazione del servizio di stoccaggio e gestione dinamica

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