Sentenza della Corte dei Conti n. 885/06 - Esternalizzazioni
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In proposito, invocata la sentenza n°371/1998 <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> Costituzionale, il procuratore <strong>dei</strong><br />
convenuti ha dedotto che essi “hanno agito nell'interesse esclusivo dell'Azienda ed allo scopo di<br />
veder risolto il grave problema dell' archiviazione, previo esame di altri affidamenti per attività<br />
identiche e ponendo in essere ogni utile iniziativa per riportare il servizio presso l'Azienda<br />
A.S.L. non appena si fossero verificate le condizioni”, per cui non sarebbe “presente l'elemento<br />
soggettivo sia sotto il profilo <strong>della</strong> colpa grave né, tanto meno del dolo”.<br />
In subordine ha lamentato la quantificazione eccessiva del danno in quanto, considerato che<br />
“l'Azienda continua ad esternalizzare il servizio a dimostrazione <strong>della</strong> sua necessità e,<br />
comunque, a significare che il capannone presso il P.O. di Torremaggiore ed i 5 dipendenti<br />
<strong>della</strong> Coop. Omissis non riescono a svolgere il servizio”, andrebbe ”considerato come indubbio<br />
vantaggio per l'Azienda, l'affidamento del servizio all'esterno con conseguente consistente<br />
riduzione dell'importo richiesto essendo eccessivo quello determinato in €.800.000,00”, e, in<br />
estremo subordine, ha invocato l'esercizio del potere riduttivo nella misura massima.<br />
Con la suddetta memoria, il procuratore <strong>dei</strong> convenuti ha, pertanto, concluso chiedendo la<br />
“declaratoria di parziale prescrizione del diritto al risarcimento del danno focalizzato nella<br />
delibera del D.G. n°215 del 25.01.2000”, nel merito la declaratoria di infondatezza dell'azione<br />
di responsabilità, in via gradata, “ridurre l'importo dell'addebito in totale” e, in via<br />
ulteriormente gradata, l'esercizio del potere riduttivo nella misura massima.<br />
All'udienza del 23.03.20<strong>06</strong>, l'avv. Enrico Follieri, per i convenuti, ha eccepito preliminarmente<br />
la prescrizione dell'azione nonché la mancanza dell'elemento soggettivo e del danno erariale,<br />
ed il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto delle eccezioni preliminari confermando la richiesta<br />
di condanna.<br />
La causa è stata quindi riservata per la decisione.<br />
MOTIVI DELLA DECISIONE<br />
1. Preliminarmente, il Collegio deve farsi carico dell'eccezione di prescrizione parziale del diritto