09.06.2013 Views

Sentenza della Corte dei Conti n. 885/06 - Esternalizzazioni

Sentenza della Corte dei Conti n. 885/06 - Esternalizzazioni

Sentenza della Corte dei Conti n. 885/06 - Esternalizzazioni

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Con la suddetta memoria, i convenuti hanno preliminarmente eccepito la prescrizione parziale<br />

del diritto al risarcimento del danno.<br />

In proposito, premesso che la giurisprudenza <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> <strong>dei</strong> <strong>Conti</strong>, rispetto ad un orientamento<br />

iniziale secondo cui la prescrizione decorreva, comunque, dall'effettivo pagamento, si va<br />

aprendo verso una concezione che tiene conto, come dispone la norma, <strong>della</strong> data in cui si è<br />

verificato il “fatto dannoso” che, secondo l'assunto difensivo, coinciderebbe con “la fattispecie<br />

causativa del danno e non con l'erogazione effettiva <strong>della</strong> spesa”, atteso che “i tempi <strong>dei</strong><br />

pagamenti prescindono dall'illiceità <strong>della</strong> condotta e dalla illegittimità degli atti amministrativi,<br />

rappresentando solo una mera esecuzione <strong>della</strong> fattispecie di danno erariale e scontando i<br />

tempi più diversi che dipendono da vari fattori organizzativi, di efficacia e di buon andamento<br />

etc.”, ed invocata, all'uopo, la sentenza n°402/05 (rectius: n°482/05) del 10.02 - 14.07.2005<br />

di questa Sezione giurisdizionale regionale (prodotta, per estratto, in uno alla suddetta<br />

memoria), la difesa <strong>dei</strong> convenuti ha allegato, con riferimento al caso di specie, che la pretesa<br />

di danno conseguente alla delibera n°215 del 25.01.2001 si sarebbe “prescritta, siccome la<br />

Procura regionale, informata <strong>dei</strong> fatti, con esposto del 26.02.2002 ha adottato l'invito a<br />

dedurre il 10.03.2005 ed è stato notificato successivamente”, per cui si sarebbe “prescritta la<br />

pretesa riguardante le somme in danaro versate per l'affidamento del servizio per 12 mesi,<br />

oggetto <strong>della</strong> delibera n°215 del 25.01.2000”.<br />

Nel merito, premesso che “punto centrale delle contestazioni ai convenuti” sarebbe l'omessa o<br />

ritardata sottoposizione al controllo regionale, rispettivamente, <strong>della</strong> delibera n°215/2000 e<br />

<strong>della</strong> delibera n°1685/2001, la difesa <strong>dei</strong> convenuti ha dedotto che “la delibera n°215/2000 è<br />

stata adottata il 25.01.2000 prima <strong>della</strong> L.R.P. n°28 del 22.12.2000” per cui non si potrebbe<br />

“pensare di far discendere da una legge successiva la responsabilità addirittura di carattere<br />

doloso <strong>dei</strong> convenuti”, mentre, d'altro canto, la delibera di proroga n°1685/2001 in base alla<br />

L.R.P. 28/2000, non avrebbe dovuto essere inviata alla Regione per l'autorizzazione”. In

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!