Sentenza della Corte dei Conti n. 885/06 - Esternalizzazioni
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Con la suddetta memoria, i convenuti hanno preliminarmente eccepito la prescrizione parziale<br />
del diritto al risarcimento del danno.<br />
In proposito, premesso che la giurisprudenza <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> <strong>dei</strong> <strong>Conti</strong>, rispetto ad un orientamento<br />
iniziale secondo cui la prescrizione decorreva, comunque, dall'effettivo pagamento, si va<br />
aprendo verso una concezione che tiene conto, come dispone la norma, <strong>della</strong> data in cui si è<br />
verificato il “fatto dannoso” che, secondo l'assunto difensivo, coinciderebbe con “la fattispecie<br />
causativa del danno e non con l'erogazione effettiva <strong>della</strong> spesa”, atteso che “i tempi <strong>dei</strong><br />
pagamenti prescindono dall'illiceità <strong>della</strong> condotta e dalla illegittimità degli atti amministrativi,<br />
rappresentando solo una mera esecuzione <strong>della</strong> fattispecie di danno erariale e scontando i<br />
tempi più diversi che dipendono da vari fattori organizzativi, di efficacia e di buon andamento<br />
etc.”, ed invocata, all'uopo, la sentenza n°402/05 (rectius: n°482/05) del 10.02 - 14.07.2005<br />
di questa Sezione giurisdizionale regionale (prodotta, per estratto, in uno alla suddetta<br />
memoria), la difesa <strong>dei</strong> convenuti ha allegato, con riferimento al caso di specie, che la pretesa<br />
di danno conseguente alla delibera n°215 del 25.01.2001 si sarebbe “prescritta, siccome la<br />
Procura regionale, informata <strong>dei</strong> fatti, con esposto del 26.02.2002 ha adottato l'invito a<br />
dedurre il 10.03.2005 ed è stato notificato successivamente”, per cui si sarebbe “prescritta la<br />
pretesa riguardante le somme in danaro versate per l'affidamento del servizio per 12 mesi,<br />
oggetto <strong>della</strong> delibera n°215 del 25.01.2000”.<br />
Nel merito, premesso che “punto centrale delle contestazioni ai convenuti” sarebbe l'omessa o<br />
ritardata sottoposizione al controllo regionale, rispettivamente, <strong>della</strong> delibera n°215/2000 e<br />
<strong>della</strong> delibera n°1685/2001, la difesa <strong>dei</strong> convenuti ha dedotto che “la delibera n°215/2000 è<br />
stata adottata il 25.01.2000 prima <strong>della</strong> L.R.P. n°28 del 22.12.2000” per cui non si potrebbe<br />
“pensare di far discendere da una legge successiva la responsabilità addirittura di carattere<br />
doloso <strong>dei</strong> convenuti”, mentre, d'altro canto, la delibera di proroga n°1685/2001 in base alla<br />
L.R.P. 28/2000, non avrebbe dovuto essere inviata alla Regione per l'autorizzazione”. In