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Sentenza della Corte dei Conti n. 885/06 - Esternalizzazioni

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determinato in misura notevolmente inferiore all'ammontare <strong>dei</strong> corrispettivi erogati in<br />

esecuzione dell' appalto che ne occupa, in coerenza, del resto, con la complessiva<br />

impostazione emergente dall'atto introduttivo che, se ha censurato l'affidamento esterno del<br />

servizio de quo, non ha comunque messo in discussione la necessità di provvedere, comunque,<br />

al suo espletamento, con acquisizione, all'uopo, delle necessarie risorse umane e strumentali<br />

e, pertanto, non ha negato che la prestazione oggetto dell'appalto sia stata di qualche utilità<br />

per l' Amministrazione committente.<br />

E', d'altro canto, evidente che “il giuridico perfezionamento dell'obbligazione contrattuale con<br />

l'appaltatore” - dal quale, secondo la summenzionata pronuncia, decorrerebbe la prescrizione -<br />

non potrebbe, comunque, identificarsi, con riferimento alla fattispecie che ne occupa, con<br />

l'adozione <strong>della</strong> deliberazione di concludere il contratto (delibera D.G. n°215 del 25.01.2000)<br />

che, giusto il consolidato orientamento <strong>della</strong> giurisprudenza civile, costituisce atto preparatorio<br />

ed interno, inidoneo a dar luogo all'incontro di volontà contrattuale (cfr. ex multis., Cass.Civ.<br />

Sez. II, 27.02.2002 n°2<strong>885</strong>, Cass. Civ. Sez. III, 15.03.2004 n°5234), ma solo con la<br />

successiva stipula del contratto.<br />

In proposito è appena il caso di osservare che se, con il suddetto provvedimento (penultima<br />

alinea del dispositivo), il Direttore Generale <strong>della</strong> A.U.S.L. FG/1 ha deliberato di “approvare<br />

l'allegato contratto”, nondimeno non può revocarsi in dubbio che l'approvazione avesse ad<br />

oggetto non il contratto ma lo schema di contratto, come vieppiù palesato dal rilievo che sub<br />

art. 10 del contratto leggesi che ne costituisce parte integrante la deliberazione n°215/ 2000<br />

del Direttore generale per l'affidamento del servizio, ciò che dimostra l'anteriorità <strong>della</strong> delibera<br />

rispetto al contratto, peraltro, privo di data.<br />

Sennonché, la data di perfezionamento del vincolo contrattuale non può essere assunta quale<br />

data di decorrenza <strong>della</strong> prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale derivatone.<br />

Se è vero, infatti, che l'adempimento dell'obbligazione costituisce comportamento dovuto da

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