Sentenza della Corte dei Conti n. 885/06 - Esternalizzazioni
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preventivo fosse assicurato direttamente dalla regione, tenuta a pronunciarsi, anche in forma<br />
di silenzio assenso, entro quaranta giorni dal ricevimento dell'atto.<br />
L'art. 39 <strong>della</strong> L.R. 22.<strong>06</strong>.1994 n°22 ha disciplinato il controllo sugli atti delle UU.SS.LL. e di<br />
altri enti, prevedendo, al primo comma, la sottoposizione all'approvazione del Consiglio<br />
regionale delle deliberazioni concernenti gli statuti, i regolamenti, la emissioni di prestiti<br />
obbligazionari, e la sottoposizione all'approvazione <strong>della</strong> Giunta regionale delle deliberazioni<br />
concernenti le piante organiche e le relative variazioni, le variazioni di bilancio conseguenti ad<br />
assegnazioni regionali finalizzate per lo svolgimento di specifici interventi, gli interventi di<br />
assistenza tecnica ed economica e le assunzioni o le alienazioni di partecipazioni azionarie e, al<br />
sesto comma, la sottoposizione al controllo di legittimità <strong>della</strong> Sezione di Bari del CO.RE.CO.<br />
<strong>dei</strong> seguenti atti : “i bilanci di previsione e le relative variazioni, i conti consuntivi, i programmi<br />
ed i piani delle attività annuali e/o pluriennali, i piani finanziari ed i programmi di opere<br />
pubbliche, la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, la istituzione, i<br />
compiti e le norme sul finanziamento degli organismi statutari, la disciplina <strong>dei</strong> servizi e<br />
relative tariffe, la contrazione di mutui, le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi<br />
successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e<br />
fornitura di beni e servizi a carattere continuativo, gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le<br />
relative permute, gli appalti le concessioni, le convenzioni”.<br />
L'art. 30, secondo comma, L. 28.12.1994 n°36, dopo aver previsto che i direttori generali delle<br />
U.S.L., in via preliminare, individuino le strutture operative e definiscano le piante organiche<br />
delle stesse, previa verifica <strong>dei</strong> carichi di lavoro, ha disposto che i provvedimenti di definizione<br />
delle piante organiche siano sottoposti al controllo <strong>della</strong> Giunta Regionale secondo le modalità<br />
dell'art. 4, comma 8, <strong>della</strong> L. 412/1991.<br />
A termini del comb. disp. di cui agli artt. 39 e 40 <strong>della</strong> L.R. 30.12.1994 n°38, poi, sono<br />
soggetti al controllo <strong>della</strong> Giunta Regionale, che lo esercita mediante apposizione del visto di