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Sentenza della Corte dei Conti n. 885/06 - Esternalizzazioni

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Con specifico riferimento alle Aziende sanitarie - per le quali l'art. 8 quater (rubricato<br />

“accreditamento istituzionale) del D.Lgs. 30.12.1992 n°502, aggiunto dall'art.8, comma 4,<br />

D.Lgs. 19.<strong>06</strong>.1999 n°229 già contemplava l'esternalizzazione <strong>dei</strong> servizi prevedendo, al quarto<br />

comma, che l'atto di indirizzo previsto dal precedente terzo comma, “fosse emanato nel<br />

rispetto <strong>dei</strong> seguenti criteri e principi direttivi: ……l) disciplinare l'esternalizzazione <strong>dei</strong> servizi<br />

sanitari direttamente connessi all'assistenza al paziente, prevedendola esclusivamente verso<br />

soggetti accreditati…” - il primo comma dell'art.49 (rubricato “esternalizzazione di servizi da<br />

parte dell'aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”) del D.L. 30.09.2003 n°269,<br />

conv. in legge con mod. dalla L.24.11.2003 n°326, come modificato dall'art. 3, comma 107,<br />

<strong>della</strong> L. 350/2003, al fine di agevolare l'esternalizzazione <strong>dei</strong> servizi ausiliari da parte delle<br />

aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie locali, degli I.R.C.C.S. pubblici e privati e degli<br />

ospedali classificati, ha previsto che le maggiori entrate corrispondenti all'IVA gravante sui<br />

servizi, originariamente prodotti all'interno delle aziende e da esse affidati a soggetti esterni<br />

all'amministrazione affluiscano ad un apposito fondo destinato ad essere ripartito con<br />

procedura e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro<br />

dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la conferenza permanente Stato - Regioni.<br />

Sicché, deve ritenersi che l'esternalizzazione da parte delle Aziende sanitarie di servizi<br />

accessori mediante il loro affidamento in appalto, costituisca un modello gestionale che, lungi<br />

dall'essere vietato, risulta piuttosto favorito dalla più recente legislazione (cfr. art. 49 D.,L.<br />

30.09.2003 n°269 conv. in legge, con mod. dall'art. 1 L. 24.11.2003 n°326), al fine di<br />

realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale (cfr. art. 32 L. 28.12.2001<br />

n°448), siccome congeniale alla costituzione delle UU.SS.LL. in “aziende con personalità<br />

giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale”, che “informano la propria attività a criteri di<br />

efficacia, efficienza ed economità” ed allo “equilibrio <strong>dei</strong> costi e <strong>dei</strong> ricavi” (cfr. art. 3, commi 1<br />

- bis e 1 - ter, D.Lgs. 502/1992, aggiunto dall'art.3, comma 1, D.Lgs. 229/1999).

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