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Sentenza della Corte dei Conti n. 885/06 - Esternalizzazioni

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4. Sennonché le censurate delibere si palesano, anche sotto altro profilo illegittime.<br />

Con l'atto introduttivo, la Procura Regionale ha lamentato che il servizio sia stato commesso<br />

alla OMISSIS S.r.l. “con un procedimento di affidamento diretto del tutto illegittimo”.<br />

In proposito, si osserva che una volta determinatasi nel senso di esternalizzare un servizio, per<br />

l'innanzi svolto (o che, comunque, avrebbe dovuto essere svolto) con la propria<br />

organizzazione, l'Amministrazione, in ossequio al principio di legalità, avrebbe dovuto<br />

ovviamente addivenire all'affidamento del servizio stesso, nel rispetto non solo <strong>della</strong> specifica<br />

normativa che ne disciplina l'attività negoziale, ma anche <strong>dei</strong> principi, di derivazione<br />

comunitaria, di trasparenza, concorrenza, proporzionalità, non discriminazione e parità di<br />

trattamento, che informano l'ordinamento in subiecta materia e che costituiscono garanzia del<br />

perseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza cui, come innanzi esposto,<br />

deve essere ispirata la scelta del suddetto modello gestionale.<br />

I rilevati obiettivi dell'esternalizzazione ne condizionano, infatti, non solo l'ammissibilità - nel<br />

senso che l'opzione per l'outsourcing si giustifica solo se e in quanto si palesi, nelle singole<br />

fattispecie, più idoneo al loro raggiungimento rispetto all'espletamento del servizio con le<br />

risorse umane e strumentali disponibili all'interno dell'amministrazione - ma anche la concreta<br />

attuazione, nel senso, appunto, che il “procedimento” di esternalizzazione del servizio, nelle<br />

sue varie fasi in cui lo stesso è destinato ad articolarsi, a cominciare dalla fase<br />

dell'affidamento, deve essere informato alle modalità più idonee al perseguimento <strong>dei</strong> suddetti<br />

obiettivi.<br />

Sicché, avuto riguardo alle aziende sanitarie - per le quali, l'art.3, comma 1 ter D.Lgs.<br />

502/1992, come novellato dal D.Lgs. n°299/1999 (c.d. riforma “Bindi”), ha previsto che i<br />

contratti di fornitura di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria<br />

siano appaltati o contrattati direttamente secondo le norme di diritto privato indicate nell'atto<br />

aziendale di cui al precedente comma 1-bis, e cioè nell'atto aziendale di organizzazione e

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