Sentenza della Corte dei Conti n. 885/06 - Esternalizzazioni
Sentenza della Corte dei Conti n. 885/06 - Esternalizzazioni
Sentenza della Corte dei Conti n. 885/06 - Esternalizzazioni
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
commi 9 e 10 <strong>della</strong> L.R. 28 del 22.12.2000 la proroga del servizio intervenuta con delibera<br />
n°1685 del 09.07.2001” è, d'altro canto, contraddetto dal rilievo che gli stessi convenuti, con<br />
nota prot. n°10561 dello 11.07.2001, hanno provveduto sollecitamente a trasmettere la<br />
suddetta delibera all'amministrazione regionale, la quale, con nota prot. n°24/18344/6 del<br />
14.09.2001 dell'Assessorato alla Sanità - Settore Sanità, rilevato che “l'affidamento del servizio<br />
in via sperimentale con la Ditta OMISSIS ha scadenza 30.<strong>06</strong>.2001 e che la proroga è stata<br />
deliberata in data 09.08.2001, in vigenza <strong>della</strong> L.R. 22.12.2000 n°28 mentre l'autorizzazione<br />
andava chiesta per tempo prima <strong>della</strong> scadenza, ovvero in tempo utile per acquisire l'eventuale<br />
prescritta autorizzazione”, ha comunicato “di non dover esperire in riguardo adempimenti ai<br />
sensi <strong>della</strong> L.R. 28/2000 ma che il servizio in parola debba essere gestito direttamente<br />
dall'Azienda, attivando ogni utile iniziativa per assicurare l'archiviazione <strong>dei</strong> documenti secondo<br />
le norme vigenti”.<br />
In altri termini, con la suddetta nota, l'Amministrazione regionale, partendo dal presupposto<br />
che si vertesse in ipotesi di proroga di contratto scaduto il 30.<strong>06</strong>.2001 mentre, in realtà,<br />
trattavasi di rinnovazione di un contratto già scaduto sin dal 30.04.2001, ha comunicato un<br />
singolare “non luogo a provvedere” e, nondimeno, ha espresso l'avviso che il servizio dovesse<br />
essere gestito direttamente dall'Azienda.<br />
La stessa Amministrazione regionale, con successiva del 20.02.2002, parimenti indirizzata alla<br />
A.U.S.L. FG/1, sempre con riferimento alla richiesta dell'11.07.2001 di autorizzazione relativa<br />
alla “proroga del servizio di archiviazione e gestione <strong>della</strong> documentazione cartacea<br />
amministrativa e sanitaria” premesso che “la necessità di individuare, in relazione ad alcune<br />
procedure, le competenze <strong>della</strong> Commissione regionale, appositamente costituita per gli<br />
adempimenti istruttori connessi” non avrebbe consentito “l'esame <strong>della</strong> richiesta entro il<br />
31.12.2001”, ha, peraltro, rappresentato che ove la A.U.S.L. avesse ritenuto “l'acquisizione del<br />
servizio di che trattasi, caratterizzata da elementi di indispensabilità, essenzialità ed