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Sentenza della Corte dei Conti n. 885/06 - Esternalizzazioni

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commi 9 e 10 <strong>della</strong> L.R. 28 del 22.12.2000 la proroga del servizio intervenuta con delibera<br />

n°1685 del 09.07.2001” è, d'altro canto, contraddetto dal rilievo che gli stessi convenuti, con<br />

nota prot. n°10561 dello 11.07.2001, hanno provveduto sollecitamente a trasmettere la<br />

suddetta delibera all'amministrazione regionale, la quale, con nota prot. n°24/18344/6 del<br />

14.09.2001 dell'Assessorato alla Sanità - Settore Sanità, rilevato che “l'affidamento del servizio<br />

in via sperimentale con la Ditta OMISSIS ha scadenza 30.<strong>06</strong>.2001 e che la proroga è stata<br />

deliberata in data 09.08.2001, in vigenza <strong>della</strong> L.R. 22.12.2000 n°28 mentre l'autorizzazione<br />

andava chiesta per tempo prima <strong>della</strong> scadenza, ovvero in tempo utile per acquisire l'eventuale<br />

prescritta autorizzazione”, ha comunicato “di non dover esperire in riguardo adempimenti ai<br />

sensi <strong>della</strong> L.R. 28/2000 ma che il servizio in parola debba essere gestito direttamente<br />

dall'Azienda, attivando ogni utile iniziativa per assicurare l'archiviazione <strong>dei</strong> documenti secondo<br />

le norme vigenti”.<br />

In altri termini, con la suddetta nota, l'Amministrazione regionale, partendo dal presupposto<br />

che si vertesse in ipotesi di proroga di contratto scaduto il 30.<strong>06</strong>.2001 mentre, in realtà,<br />

trattavasi di rinnovazione di un contratto già scaduto sin dal 30.04.2001, ha comunicato un<br />

singolare “non luogo a provvedere” e, nondimeno, ha espresso l'avviso che il servizio dovesse<br />

essere gestito direttamente dall'Azienda.<br />

La stessa Amministrazione regionale, con successiva del 20.02.2002, parimenti indirizzata alla<br />

A.U.S.L. FG/1, sempre con riferimento alla richiesta dell'11.07.2001 di autorizzazione relativa<br />

alla “proroga del servizio di archiviazione e gestione <strong>della</strong> documentazione cartacea<br />

amministrativa e sanitaria” premesso che “la necessità di individuare, in relazione ad alcune<br />

procedure, le competenze <strong>della</strong> Commissione regionale, appositamente costituita per gli<br />

adempimenti istruttori connessi” non avrebbe consentito “l'esame <strong>della</strong> richiesta entro il<br />

31.12.2001”, ha, peraltro, rappresentato che ove la A.U.S.L. avesse ritenuto “l'acquisizione del<br />

servizio di che trattasi, caratterizzata da elementi di indispensabilità, essenzialità ed

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