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Sentenza della Corte dei Conti n. 885/06 - Esternalizzazioni

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dell'A.U.S.L. FG/1, in atti) che, anteriormente alla vicende che ne occupano, i suddetti obblighi<br />

non fossero adempiuti o, comunque, non fossero adempiuti in modo soddisfacente ed in locali<br />

adeguati, donde la necessità di assicurare l'espletamento del relativo servizio, con le risorse<br />

disponibili all'interno dell'Azienda sanitaria ovvero, se del caso, mediante l'esternalizzazione del<br />

servizio..<br />

In proposito si osserva che l'esternalizzazione (c.d. outsourcing) da parte delle pubbliche<br />

amministrazioni di servizi accessori allo svolgimento delle proprie competenze istituzionali<br />

mediante il loro affidamento a soggetti specializzati non ex sé censurabile, sempre che<br />

corrisponda alle finalità proprie di siffatto modello gestionale.<br />

Come è noto il ricorso all'outsourcing, sviluppatosi, dapprima, nelle aziende private,<br />

rispondendo alla logica economica del “make or buy” ovvero alla valutazione di convenienza se<br />

provvedere ad un determinato servizio accessorio rispetto all'attività dell'impresa all'interno<br />

dell'organizzazione aziendale con le proprie risorse ovvero affidandone l'esecuzione all'esterno,<br />

in tempi più recenti, con l'affermarsi di logiche aziendalistiche nel settore pubblico, è andato<br />

progressivamente diffondendosi nelle pubbliche amministrazioni secondo una linea di tendenza<br />

che, lungi dall'essere stata avversata dal legislatore, ne ha incontrato il favore.<br />

Con la L. 28.12.2001 n°448 (legge finanziaria 2002), il legislatore, all'art. 24, ottavo comma,<br />

ha, infatti previsto che gli enti locali e le aziende, i cui amministratori sono designati dagli<br />

stessi, debbano “promuovere opportune azioni dirette ad attuare l'esternalizzazione <strong>dei</strong> servizi<br />

al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale”, e cioè l'affidamento<br />

all'esterno di servizi strumentali che possano in tal modo essere gestiti più economicamente,<br />

dettando, pertanto, “una generica direttiva, qualificata dal fine di realizzare economie di spesa<br />

e migliorare l'efficienza gestionale" (in tal senso la sentenza 20-26 gennaio 2004, n. 36 con la<br />

quale la <strong>Corte</strong> costituzionale ha fra l'altro, dichiarato non fondata la questione di legittimità<br />

costituzionale <strong>della</strong> succitata disposizione normativa, sollevata in riferimento agli articoli 3, 5,

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