Sentenza della Corte dei Conti n. 885/06 - Esternalizzazioni
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dell'A.U.S.L. FG/1, in atti) che, anteriormente alla vicende che ne occupano, i suddetti obblighi<br />
non fossero adempiuti o, comunque, non fossero adempiuti in modo soddisfacente ed in locali<br />
adeguati, donde la necessità di assicurare l'espletamento del relativo servizio, con le risorse<br />
disponibili all'interno dell'Azienda sanitaria ovvero, se del caso, mediante l'esternalizzazione del<br />
servizio..<br />
In proposito si osserva che l'esternalizzazione (c.d. outsourcing) da parte delle pubbliche<br />
amministrazioni di servizi accessori allo svolgimento delle proprie competenze istituzionali<br />
mediante il loro affidamento a soggetti specializzati non ex sé censurabile, sempre che<br />
corrisponda alle finalità proprie di siffatto modello gestionale.<br />
Come è noto il ricorso all'outsourcing, sviluppatosi, dapprima, nelle aziende private,<br />
rispondendo alla logica economica del “make or buy” ovvero alla valutazione di convenienza se<br />
provvedere ad un determinato servizio accessorio rispetto all'attività dell'impresa all'interno<br />
dell'organizzazione aziendale con le proprie risorse ovvero affidandone l'esecuzione all'esterno,<br />
in tempi più recenti, con l'affermarsi di logiche aziendalistiche nel settore pubblico, è andato<br />
progressivamente diffondendosi nelle pubbliche amministrazioni secondo una linea di tendenza<br />
che, lungi dall'essere stata avversata dal legislatore, ne ha incontrato il favore.<br />
Con la L. 28.12.2001 n°448 (legge finanziaria 2002), il legislatore, all'art. 24, ottavo comma,<br />
ha, infatti previsto che gli enti locali e le aziende, i cui amministratori sono designati dagli<br />
stessi, debbano “promuovere opportune azioni dirette ad attuare l'esternalizzazione <strong>dei</strong> servizi<br />
al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale”, e cioè l'affidamento<br />
all'esterno di servizi strumentali che possano in tal modo essere gestiti più economicamente,<br />
dettando, pertanto, “una generica direttiva, qualificata dal fine di realizzare economie di spesa<br />
e migliorare l'efficienza gestionale" (in tal senso la sentenza 20-26 gennaio 2004, n. 36 con la<br />
quale la <strong>Corte</strong> costituzionale ha fra l'altro, dichiarato non fondata la questione di legittimità<br />
costituzionale <strong>della</strong> succitata disposizione normativa, sollevata in riferimento agli articoli 3, 5,