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Il Dr. Cesare Furbatto, titolare dell’omonimo studio immobiliare torinese,<br />
collabora con la nostra rivista per dare la possibilità ai lettori di<br />
avere risposte esaustive alle domande inerenti il settore casa. Potete<br />
inviare le vostre richieste a <strong>plus</strong><strong>magazine</strong>@fabi<strong>plus</strong>.<strong>org</strong>.<br />
“Sono proprietario di un immobile<br />
che si è appena liberato e ho deciso di<br />
riaffittarlo. Che tipo di contratto mi consiglia<br />
di fare?”<br />
Mario<br />
Esistono due tipi di contratti: quello<br />
“uso non abitativo” e “uso abitativo”.<br />
I contratti “uso non abitativo” sono regolati<br />
dalla legge n° 392 del 27 luglio<br />
1978 e vengono utilizzati per l’affitto<br />
di uffici, negozi, laboratori, capannoni<br />
etc…<br />
Le caratteristiche principali sono:<br />
A) la durata è di sei anni (rinnovabile<br />
di ulteriori sei anni. La durata può<br />
anche essere superiore e qualora superi<br />
i nove anni sussiste l’obbligo di<br />
trascrizione);<br />
B) l’aggiornamento annuale del canone<br />
è in base all’indice ISTAT e non può<br />
superare il 75% del “costo della vita”;<br />
C) la disdetta deve essere inviata con 12<br />
mesi di preavviso.<br />
Se l’oggetto del contratto è ad es. un<br />
negozio e l’inquilino ha un contatto<br />
diretto con il “pubblico dei consumatori”<br />
in caso di disdetta ha diritto a 18<br />
mensilità dall’ultimo canone pagato,<br />
che diventano 36 se il nuovo inquilino<br />
svolge la stessa attività.<br />
I contratti “uso abitativo” sono regolati<br />
dalla legge n° 431 del 9 dicembre 1998,<br />
e si suddividono in 4 categorie:<br />
1) Contratti “liberi”<br />
La durata è di 4 anni (minimo) con possibile<br />
rinnovo di ulteriori 4 anni. Il canone<br />
di locazione è libero e quindi lasciato<br />
alla libera negoziazione tra le parti.<br />
L’aggiornamento del canone è in base<br />
all’ISTAT 100%.<br />
La disdetta (nel primo quadriennio può<br />
essere inviata solo per specifiche ragioni)<br />
deve essere inviata con 6 mesi di<br />
preavviso.<br />
2) Contratti “convenzionati”<br />
La durata è variabile da 3/4/5/6 anni<br />
con possibile rinnovo di ulteriori 2 anni.<br />
Il canone non è libero ma fissato in base<br />
ad un accordo territoriale fra le <strong>org</strong>anizzazioni<br />
della proprietà edilizia e le <strong>org</strong>anizzazioni<br />
degli inquilini.<br />
Torino è stata suddivisa in 6 zone e ciascun<br />
immobile, in base ad uno specifico<br />
elenco, rientra in una di queste.<br />
Ogni zona ha quindi un valore locativo<br />
al mq minimo e massimo con una ulteriore<br />
differenziazione in funzione della<br />
presenza di certi “elementi” (es. presenza<br />
di porta blindata/doppi vetri/doppi<br />
servizi ecc.).<br />
Il canone viene quindi calcolato in funzione<br />
della durata del contratto (più è<br />
lungo maggiore è il canone consentito)<br />
della zona di riferimento, di quanti elementi<br />
dispone l’appartamento, e delle<br />
superfici (100% dei mq calpestabili effettivi,<br />
80% del box, 25% delle cantine/<br />
soffitte/balconi/terrazzi).<br />
Normalmente il canone che si raggiunge<br />
è inferiore ai contratti “liberi” ma beneficia<br />
di grosse agevolazioni fiscali:<br />
a) ICI ridotta (es. Torino applica aliquota<br />
1 per mille),<br />
b) riduzione della base imponibile IR-<br />
PEF del 40,5% anziché del 15% consentita<br />
per i canoni “liberi”<br />
c) riduzione dell’imposta per la registrazione<br />
annuale del contratto del 30%.<br />
Al netto della fiscalità molto spesso risulta<br />
più conveniente affittare con un<br />
canone “convenzionato” più basso rispetto<br />
ad un canone “libero” più alto.<br />
L’ESPERTO IMMOBILIARE RISPONDE<br />
Un ulteriore grosso vantaggio è che potendo<br />
locare con un affitto concorrenziale,<br />
la selezione dell’inquilino risulta<br />
molto più semplice dal momento che<br />
spesso ci sono più persone interessate.<br />
L’aggiornamento ISTAT annuale è del<br />
75%.<br />
3) Contratti “transitori”<br />
Vengono utilizzati in presenza di specifiche<br />
situazioni di transitorietà: es. persone<br />
che vengono trasferite per lavoro per<br />
brevi periodi.<br />
La durata consentita varia da 1 mese<br />
fino al limite massimo di 18 mesi. Il<br />
canone di locazione non é “libero” ma<br />
“convenzionato” (senza agevolazioni fiscali)<br />
e l’aggiornamento ISTAT é del 75%<br />
del costo della vita.<br />
4) Contratti “universitari”<br />
Sono contratti stipulati per le esigenze<br />
abitative di studenti universitari.<br />
La durata consentita varia da 3 a 36<br />
mesi. Il canone di locazione non è “libero”<br />
ma “convenzionato” (con agevolazioni<br />
fiscali) e l’aggiornamento ISTAT<br />
é del 75%.<br />
In conclusione, mi auguro di averle<br />
chiarito maggiormente le idee per poter<br />
decidere con più serenità il tipo di contratto<br />
da sottoscrivere.<br />
Risulta tuttavia evidente che la presente<br />
esposizione è una estrema sintesi dei<br />
possibili contratti ammessi dalla legge<br />
italiana ed è quindi consigliabile un<br />
maggior approfondimento giuridico oltre<br />
che tecnico e commerciale.<br />
giugno 2010 | Plus Magazine <strong>14</strong> | GLI ESPERTI RISPONDONO 77