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Il Dr. Cesare Furbatto, titolare dell’omonimo studio immobiliare torinese,<br />

collabora con la nostra rivista per dare la possibilità ai lettori di<br />

avere risposte esaustive alle domande inerenti il settore casa. Potete<br />

inviare le vostre richieste a <strong>plus</strong><strong>magazine</strong>@fabi<strong>plus</strong>.<strong>org</strong>.<br />

“Sono proprietario di un immobile<br />

che si è appena liberato e ho deciso di<br />

riaffittarlo. Che tipo di contratto mi consiglia<br />

di fare?”<br />

Mario<br />

Esistono due tipi di contratti: quello<br />

“uso non abitativo” e “uso abitativo”.<br />

I contratti “uso non abitativo” sono regolati<br />

dalla legge n° 392 del 27 luglio<br />

1978 e vengono utilizzati per l’affitto<br />

di uffici, negozi, laboratori, capannoni<br />

etc…<br />

Le caratteristiche principali sono:<br />

A) la durata è di sei anni (rinnovabile<br />

di ulteriori sei anni. La durata può<br />

anche essere superiore e qualora superi<br />

i nove anni sussiste l’obbligo di<br />

trascrizione);<br />

B) l’aggiornamento annuale del canone<br />

è in base all’indice ISTAT e non può<br />

superare il 75% del “costo della vita”;<br />

C) la disdetta deve essere inviata con 12<br />

mesi di preavviso.<br />

Se l’oggetto del contratto è ad es. un<br />

negozio e l’inquilino ha un contatto<br />

diretto con il “pubblico dei consumatori”<br />

in caso di disdetta ha diritto a 18<br />

mensilità dall’ultimo canone pagato,<br />

che diventano 36 se il nuovo inquilino<br />

svolge la stessa attività.<br />

I contratti “uso abitativo” sono regolati<br />

dalla legge n° 431 del 9 dicembre 1998,<br />

e si suddividono in 4 categorie:<br />

1) Contratti “liberi”<br />

La durata è di 4 anni (minimo) con possibile<br />

rinnovo di ulteriori 4 anni. Il canone<br />

di locazione è libero e quindi lasciato<br />

alla libera negoziazione tra le parti.<br />

L’aggiornamento del canone è in base<br />

all’ISTAT 100%.<br />

La disdetta (nel primo quadriennio può<br />

essere inviata solo per specifiche ragioni)<br />

deve essere inviata con 6 mesi di<br />

preavviso.<br />

2) Contratti “convenzionati”<br />

La durata è variabile da 3/4/5/6 anni<br />

con possibile rinnovo di ulteriori 2 anni.<br />

Il canone non è libero ma fissato in base<br />

ad un accordo territoriale fra le <strong>org</strong>anizzazioni<br />

della proprietà edilizia e le <strong>org</strong>anizzazioni<br />

degli inquilini.<br />

Torino è stata suddivisa in 6 zone e ciascun<br />

immobile, in base ad uno specifico<br />

elenco, rientra in una di queste.<br />

Ogni zona ha quindi un valore locativo<br />

al mq minimo e massimo con una ulteriore<br />

differenziazione in funzione della<br />

presenza di certi “elementi” (es. presenza<br />

di porta blindata/doppi vetri/doppi<br />

servizi ecc.).<br />

Il canone viene quindi calcolato in funzione<br />

della durata del contratto (più è<br />

lungo maggiore è il canone consentito)<br />

della zona di riferimento, di quanti elementi<br />

dispone l’appartamento, e delle<br />

superfici (100% dei mq calpestabili effettivi,<br />

80% del box, 25% delle cantine/<br />

soffitte/balconi/terrazzi).<br />

Normalmente il canone che si raggiunge<br />

è inferiore ai contratti “liberi” ma beneficia<br />

di grosse agevolazioni fiscali:<br />

a) ICI ridotta (es. Torino applica aliquota<br />

1 per mille),<br />

b) riduzione della base imponibile IR-<br />

PEF del 40,5% anziché del 15% consentita<br />

per i canoni “liberi”<br />

c) riduzione dell’imposta per la registrazione<br />

annuale del contratto del 30%.<br />

Al netto della fiscalità molto spesso risulta<br />

più conveniente affittare con un<br />

canone “convenzionato” più basso rispetto<br />

ad un canone “libero” più alto.<br />

L’ESPERTO IMMOBILIARE RISPONDE<br />

Un ulteriore grosso vantaggio è che potendo<br />

locare con un affitto concorrenziale,<br />

la selezione dell’inquilino risulta<br />

molto più semplice dal momento che<br />

spesso ci sono più persone interessate.<br />

L’aggiornamento ISTAT annuale è del<br />

75%.<br />

3) Contratti “transitori”<br />

Vengono utilizzati in presenza di specifiche<br />

situazioni di transitorietà: es. persone<br />

che vengono trasferite per lavoro per<br />

brevi periodi.<br />

La durata consentita varia da 1 mese<br />

fino al limite massimo di 18 mesi. Il<br />

canone di locazione non é “libero” ma<br />

“convenzionato” (senza agevolazioni fiscali)<br />

e l’aggiornamento ISTAT é del 75%<br />

del costo della vita.<br />

4) Contratti “universitari”<br />

Sono contratti stipulati per le esigenze<br />

abitative di studenti universitari.<br />

La durata consentita varia da 3 a 36<br />

mesi. Il canone di locazione non è “libero”<br />

ma “convenzionato” (con agevolazioni<br />

fiscali) e l’aggiornamento ISTAT<br />

é del 75%.<br />

In conclusione, mi auguro di averle<br />

chiarito maggiormente le idee per poter<br />

decidere con più serenità il tipo di contratto<br />

da sottoscrivere.<br />

Risulta tuttavia evidente che la presente<br />

esposizione è una estrema sintesi dei<br />

possibili contratti ammessi dalla legge<br />

italiana ed è quindi consigliabile un<br />

maggior approfondimento giuridico oltre<br />

che tecnico e commerciale.<br />

giugno 2010 | Plus Magazine <strong>14</strong> | GLI ESPERTI RISPONDONO 77

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