Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Pubblichiamo alcuni dei quesiti posti dai nostri lettori all’avvocato<br />
Giuseppina Verduci alla quale abbiamo chiesto, per ciascuno di essi,<br />
di esprimere il suo parere. Come al solito tra le richieste pervenute in<br />
redazione si è cercato di scegliere quelle con una valenza di interesse<br />
generale.<br />
Potete inviare le vostre domande per l’avvocato Verduci direttamente<br />
a <strong>plus</strong><strong>magazine</strong>@fabi<strong>plus</strong>.<strong>org</strong>.<br />
Mi scrive il sig. Massimo: “Alcuni<br />
mesi fa, durante la notte, ho subito un<br />
furto nel mio appartamento, che si trova<br />
al quarto piano di un condominio. Per introdursi<br />
in casa mia, i ladri si sono serviti<br />
dei ponteggi che erano stati montati da<br />
un’impresa incaricata dal condominio di<br />
ridipingere le pareti esterne. Posso chiedere<br />
all’impresa o al condominio il risarcimento<br />
dei danni, dato che mi sono stati<br />
rubati diversi oggetti di valore?”.<br />
Egregio sig. Massimo, in risposta al<br />
Suo quesito debbo precisare che la possibilità<br />
di domandare il risarcimento<br />
all’impresa, dipende dalle modalità di<br />
installazione dei ponteggi dalla stessa<br />
seguite. Se il ponteggio non era sufficientemente<br />
illuminato, oppure non era<br />
dotato di adeguate protezioni, idonee<br />
ad impedire l’accesso di malintenzionati,<br />
allora si può ritenere che la condotta<br />
dell’impresa appaltatrice sia connotata<br />
da negligenza, presupposto necessario<br />
per l’addebito della responsabilità per<br />
danni. Quanto al condominio, esso può<br />
essere ritenuto del pari responsabile<br />
qualora non abbia vigilato sull’operato<br />
dell’impresa appaltatrice o abbia scelto<br />
un’impresa manifestamente inadeguata<br />
all’esecuzione dell’opera. Se, al contrario,<br />
la condotta dei due soggetti è stata<br />
ispirata ai criteri che Le ho indicato,<br />
non sussistono gli estremi per ritenerli<br />
tenuti al risarcimento del danno da Lei<br />
patito.<br />
Scrive la sig.ra Elena: “L’anno scorso<br />
ho acquistato un appartamento per<br />
il tramite di una agenzia immobiliare.<br />
Appena firmato il compromesso con il<br />
proprietario, l’agenzia ha preteso il pagamento<br />
della provvigione, calcolato in<br />
proporzione al prezzo di vendita. A causa<br />
di alcuni problemi relativi alle caratteristiche<br />
dell’appartamento, che non corrispondeva<br />
alle caratteristiche promesse, io<br />
ed il venditore ci siamo accordati per una<br />
sensibile riduzione del prezzo indicato<br />
inizialmente. Posso chiedere all’agenzia<br />
immobiliare che ricalcoli la provvigione e<br />
mi restituisca la differenza?”<br />
Cara Elena, direi proprio di sì. La legge<br />
riconosce al mediatore il diritto alla<br />
provvigione dal momento in cui viene<br />
concluso l’affare, che coincide con la<br />
sottoscrizione del contratto preliminare<br />
di compravendita. L’entità della provvigione,<br />
però, deve tener conto del reale<br />
valore dell’affare concluso. Ciò significa<br />
che se, come nel Suo caso, il prezzo<br />
effettivo di vendita è inferiore a quello<br />
pattuito in sede di compromesso, il mediatore<br />
può essere chiamato alla restituzione<br />
di quanto versatogli in eccesso. Le<br />
consiglio pertanto di proporre all’agenzia<br />
la riduzione della provvigione in<br />
L’AVVOCATO RISPONDE<br />
proporzione alla riduzione del prezzo di<br />
vendita e, conseguentemente, la restituzione<br />
della differenza.<br />
Scrive la sig.ra Laura: “Qualche settimana<br />
fa ho acquistato in un centro commerciale<br />
un forno a microonde di una famosa<br />
marca, che all’inizio mi sembrava<br />
funzionasse perfettamente. Dopo circa<br />
due settimane, però, ho provato alcune<br />
funzioni particolari indicate sul libretto<br />
delle istruzioni e mi sono accorta che il<br />
forno non funzionava bene: di conseguenza<br />
sono ritornata al centro commerciale,<br />
chiedendo la sostituzione del<br />
forno con un altro nuovo. Gli impiegati,<br />
però, si sono rifiutati e mi hanno detto<br />
che, essendo passati più di otto giorni<br />
dall’acquisto, avrebbero soltanto potuto<br />
spedirlo al produttore per le riparazioni in<br />
garanzia. È vero che non ho più diritto<br />
alla sostituzione?”<br />
Cara sig.ra Laura, il rifiuto oppostoLe<br />
dal personale del negozio dove ha acquistato<br />
l’elettrodomestico è del tutto<br />
contrario alle norme vigenti in materia<br />
di tutela dei consumatori.<br />
Il Codice del Consumo, in vigore dal<br />
2005, prevede che il venditore sia responsabile<br />
di qualsiasi difetto di conformità<br />
del prodotto esistente al momento<br />
della consegna e che si manifesti entro<br />
due anni dall’acquisto. Il consumatore<br />
ha l’obbligo di denunciare il difetto entro<br />
due mesi dalla scoperta: se rispetta<br />
tale termine, ha diritto di scegliere fra<br />
la riparazione del prodotto o la sua sostituzione,<br />
salvo che non si tratti di un<br />
difetto di minima entità, circostanza che<br />
non mi pare si presenti nel Suo caso. Se<br />
dunque, come mi dice, ha immediatamente<br />
riportato il forno al venditore, ha<br />
certamente diritto di ottenere la sostituzione<br />
del prodotto, senza nessun costo<br />
a Suo carico.<br />
giugno 2010 | Plus Magazine <strong>14</strong> | GLI ESPERTI RISPONDONO 79