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Pubblichiamo alcuni dei quesiti posti dai nostri lettori all’avvocato<br />

Giuseppina Verduci alla quale abbiamo chiesto, per ciascuno di essi,<br />

di esprimere il suo parere. Come al solito tra le richieste pervenute in<br />

redazione si è cercato di scegliere quelle con una valenza di interesse<br />

generale.<br />

Potete inviare le vostre domande per l’avvocato Verduci direttamente<br />

a <strong>plus</strong><strong>magazine</strong>@fabi<strong>plus</strong>.<strong>org</strong>.<br />

Mi scrive il sig. Massimo: “Alcuni<br />

mesi fa, durante la notte, ho subito un<br />

furto nel mio appartamento, che si trova<br />

al quarto piano di un condominio. Per introdursi<br />

in casa mia, i ladri si sono serviti<br />

dei ponteggi che erano stati montati da<br />

un’impresa incaricata dal condominio di<br />

ridipingere le pareti esterne. Posso chiedere<br />

all’impresa o al condominio il risarcimento<br />

dei danni, dato che mi sono stati<br />

rubati diversi oggetti di valore?”.<br />

Egregio sig. Massimo, in risposta al<br />

Suo quesito debbo precisare che la possibilità<br />

di domandare il risarcimento<br />

all’impresa, dipende dalle modalità di<br />

installazione dei ponteggi dalla stessa<br />

seguite. Se il ponteggio non era sufficientemente<br />

illuminato, oppure non era<br />

dotato di adeguate protezioni, idonee<br />

ad impedire l’accesso di malintenzionati,<br />

allora si può ritenere che la condotta<br />

dell’impresa appaltatrice sia connotata<br />

da negligenza, presupposto necessario<br />

per l’addebito della responsabilità per<br />

danni. Quanto al condominio, esso può<br />

essere ritenuto del pari responsabile<br />

qualora non abbia vigilato sull’operato<br />

dell’impresa appaltatrice o abbia scelto<br />

un’impresa manifestamente inadeguata<br />

all’esecuzione dell’opera. Se, al contrario,<br />

la condotta dei due soggetti è stata<br />

ispirata ai criteri che Le ho indicato,<br />

non sussistono gli estremi per ritenerli<br />

tenuti al risarcimento del danno da Lei<br />

patito.<br />

Scrive la sig.ra Elena: “L’anno scorso<br />

ho acquistato un appartamento per<br />

il tramite di una agenzia immobiliare.<br />

Appena firmato il compromesso con il<br />

proprietario, l’agenzia ha preteso il pagamento<br />

della provvigione, calcolato in<br />

proporzione al prezzo di vendita. A causa<br />

di alcuni problemi relativi alle caratteristiche<br />

dell’appartamento, che non corrispondeva<br />

alle caratteristiche promesse, io<br />

ed il venditore ci siamo accordati per una<br />

sensibile riduzione del prezzo indicato<br />

inizialmente. Posso chiedere all’agenzia<br />

immobiliare che ricalcoli la provvigione e<br />

mi restituisca la differenza?”<br />

Cara Elena, direi proprio di sì. La legge<br />

riconosce al mediatore il diritto alla<br />

provvigione dal momento in cui viene<br />

concluso l’affare, che coincide con la<br />

sottoscrizione del contratto preliminare<br />

di compravendita. L’entità della provvigione,<br />

però, deve tener conto del reale<br />

valore dell’affare concluso. Ciò significa<br />

che se, come nel Suo caso, il prezzo<br />

effettivo di vendita è inferiore a quello<br />

pattuito in sede di compromesso, il mediatore<br />

può essere chiamato alla restituzione<br />

di quanto versatogli in eccesso. Le<br />

consiglio pertanto di proporre all’agenzia<br />

la riduzione della provvigione in<br />

L’AVVOCATO RISPONDE<br />

proporzione alla riduzione del prezzo di<br />

vendita e, conseguentemente, la restituzione<br />

della differenza.<br />

Scrive la sig.ra Laura: “Qualche settimana<br />

fa ho acquistato in un centro commerciale<br />

un forno a microonde di una famosa<br />

marca, che all’inizio mi sembrava<br />

funzionasse perfettamente. Dopo circa<br />

due settimane, però, ho provato alcune<br />

funzioni particolari indicate sul libretto<br />

delle istruzioni e mi sono accorta che il<br />

forno non funzionava bene: di conseguenza<br />

sono ritornata al centro commerciale,<br />

chiedendo la sostituzione del<br />

forno con un altro nuovo. Gli impiegati,<br />

però, si sono rifiutati e mi hanno detto<br />

che, essendo passati più di otto giorni<br />

dall’acquisto, avrebbero soltanto potuto<br />

spedirlo al produttore per le riparazioni in<br />

garanzia. È vero che non ho più diritto<br />

alla sostituzione?”<br />

Cara sig.ra Laura, il rifiuto oppostoLe<br />

dal personale del negozio dove ha acquistato<br />

l’elettrodomestico è del tutto<br />

contrario alle norme vigenti in materia<br />

di tutela dei consumatori.<br />

Il Codice del Consumo, in vigore dal<br />

2005, prevede che il venditore sia responsabile<br />

di qualsiasi difetto di conformità<br />

del prodotto esistente al momento<br />

della consegna e che si manifesti entro<br />

due anni dall’acquisto. Il consumatore<br />

ha l’obbligo di denunciare il difetto entro<br />

due mesi dalla scoperta: se rispetta<br />

tale termine, ha diritto di scegliere fra<br />

la riparazione del prodotto o la sua sostituzione,<br />

salvo che non si tratti di un<br />

difetto di minima entità, circostanza che<br />

non mi pare si presenti nel Suo caso. Se<br />

dunque, come mi dice, ha immediatamente<br />

riportato il forno al venditore, ha<br />

certamente diritto di ottenere la sostituzione<br />

del prodotto, senza nessun costo<br />

a Suo carico.<br />

giugno 2010 | Plus Magazine <strong>14</strong> | GLI ESPERTI RISPONDONO 79

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