rivista - Consulenti del Lavoro
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42<br />
Il nuovo regime fiscale<br />
<strong>del</strong>le spese di rappresentanza<br />
Simona Pagani<br />
simona.pagani@cavour.biz<br />
Studio MENEGHETTI – Mantova<br />
La Legge Finanziaria 2008 ha ridisegnato<br />
le regole che disciplinano il<br />
trattamento fiscale <strong>del</strong>le spese di rappresentanza.<br />
A partire dal 1° gennaio 2008,<br />
quindi con effetto retroattivo, per i soggetti<br />
con esercizio coincidente con l’anno solare,<br />
il novellato comma 2 <strong>del</strong>l’art.108 <strong>del</strong> Tuir<br />
stabilisce sostanzialmente che:<br />
• le spese di rappresentanza sono deducibili<br />
integralmente nel periodo di sostenimento,<br />
salvo rispettare un plafond correlato<br />
al fatturato;<br />
• le spese di rappresentanza sono deducibili<br />
integralmente se rispondono ai requisiti<br />
di inerenza e congruità (eliminando<br />
così il precedente meccanismo <strong>del</strong>la<br />
deducibilità forfetizzata,);<br />
• le spese di rappresentanza sono deducibili<br />
integralmente se relative ai beni distribuiti<br />
gratuitamente di valore unitario<br />
non superiore ai 50 euro.<br />
Il Decreto attuativo, pubblicato in Gazzetta<br />
Ufficiale il 15 gennaio 2009 e contenente le<br />
regole applicative, dopo aver previsto i criteri<br />
che rendono le spese di rappresentanza<br />
inerenti, ha poi individuato in modo piuttosto<br />
analitico le diverse tipizzazioni <strong>del</strong>le spese<br />
che rientrano o meno tra quelle di rappresentanza,<br />
con quanto ne consegue in termini<br />
di deducibilità, piena o limitata. Pertanto<br />
in questo trattato procederemo analizzando<br />
ed esemplificando le diverse differenze tra le<br />
spese di rappresentanza, che potrebbero essere<br />
parzialmente deducibili, e spese promozionali,<br />
integralmente deducibili; individuando<br />
le spese che non sono qualificate come<br />
di rappresentanza, e che il D.M. rende<br />
comunque integralmente deducibili; ed in fine<br />
individuando le spese definite di rappresentanza,<br />
deducibili in modo potenzialmente<br />
parziale.<br />
1. SPESE DI RAPPRESENTANZA<br />
O SPESE PROMOZIONALI ?<br />
Una spesa è di rappresentanza quando il suo<br />
beneficiario è un soggetto dal quale non ci si<br />
attende una specifica controprestazione, ma<br />
solo una reazione potenziale ed eventuale. Il<br />
caso è evidentemente ben diverso dalle spese<br />
promozionali, alla base <strong>del</strong>le quali c’è un contratto<br />
che implica che il destinatario <strong>del</strong>la<br />
spesa si obbliga a un ben determinato comportamento.<br />
In breve, ci si riferisce alle spese<br />
di pubblicità e sponsorizzazione che, in particolare,<br />
possono avere queste caratteristiche:<br />
1. pubblicità: l’imprenditore si rivolge a un<br />
soggetto che, professionalmente, esercita<br />
l’attività di pubblicitario, perché diffonda<br />
il nome <strong>del</strong>l’azienda, il suo marchio o un<br />
prodotto e così via, evidentemente dietro<br />
corrispettivo; l’azione pubblicitaria è visibile<br />
in modo diffuso, cioè, e ad esempio,<br />
mediante passaggi in televisione, sui<br />
giornali, cartellonistica eccetera;<br />
2. sponsorizzazione: il destinatario <strong>del</strong>la<br />
spesa, che non è un professionista <strong>del</strong>la<br />
pubblicità, si impegna a diffondere i segni<br />
distintivi <strong>del</strong>l’azienda in un contesto<br />
ben determinato; si pensi alla sponsorizzazione<br />
<strong>del</strong>la squadra di calcio: la visibilità<br />
<strong>del</strong>lo sponsor tendenzialmente si limita<br />
al momento <strong>del</strong>la celebrazione <strong>del</strong>l’evento<br />
sportivo.<br />
Sia pubblicità che sponsorizzazione sono,<br />
quindi, contratti caratterizzati da un sinallagma,<br />
cioè una prestazione e una controprestazione,<br />
dal che, rispettati i generali requisiti<br />
di inerenza, la deduzione <strong>del</strong> costo da parte<br />
di chi lo sostiene non va posta in discussione,<br />
così come è detraibile l’Iva addebitata<br />
in fattura.<br />
Ben diverso è il caso, sempre ad esempio,<br />
<strong>del</strong>l’organizzazione di un evento ludico, a<br />
cui l’impresa organizzatrice invita anche<br />
estranei, nella speranza che possano diventare<br />
suoi clienti. Questi beneficiano <strong>del</strong>l’erogazione,<br />
e potrebbero diventare clienti <strong>del</strong>l’organizzatore,<br />
ma ciò non è detto. In tal senso<br />
la controprestazione è solo eventuale e potenziale.<br />
In ogni caso, secondo il decreto, una spesa<br />
di rappresentanza deve avere alla base una<br />
finalità promozionale, nel senso sopradetto,