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rivista - Consulenti del Lavoro

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“<br />

42<br />

Il nuovo regime fiscale<br />

<strong>del</strong>le spese di rappresentanza<br />

Simona Pagani<br />

simona.pagani@cavour.biz<br />

Studio MENEGHETTI – Mantova<br />

La Legge Finanziaria 2008 ha ridisegnato<br />

le regole che disciplinano il<br />

trattamento fiscale <strong>del</strong>le spese di rappresentanza.<br />

A partire dal 1° gennaio 2008,<br />

quindi con effetto retroattivo, per i soggetti<br />

con esercizio coincidente con l’anno solare,<br />

il novellato comma 2 <strong>del</strong>l’art.108 <strong>del</strong> Tuir<br />

stabilisce sostanzialmente che:<br />

• le spese di rappresentanza sono deducibili<br />

integralmente nel periodo di sostenimento,<br />

salvo rispettare un plafond correlato<br />

al fatturato;<br />

• le spese di rappresentanza sono deducibili<br />

integralmente se rispondono ai requisiti<br />

di inerenza e congruità (eliminando<br />

così il precedente meccanismo <strong>del</strong>la<br />

deducibilità forfetizzata,);<br />

• le spese di rappresentanza sono deducibili<br />

integralmente se relative ai beni distribuiti<br />

gratuitamente di valore unitario<br />

non superiore ai 50 euro.<br />

Il Decreto attuativo, pubblicato in Gazzetta<br />

Ufficiale il 15 gennaio 2009 e contenente le<br />

regole applicative, dopo aver previsto i criteri<br />

che rendono le spese di rappresentanza<br />

inerenti, ha poi individuato in modo piuttosto<br />

analitico le diverse tipizzazioni <strong>del</strong>le spese<br />

che rientrano o meno tra quelle di rappresentanza,<br />

con quanto ne consegue in termini<br />

di deducibilità, piena o limitata. Pertanto<br />

in questo trattato procederemo analizzando<br />

ed esemplificando le diverse differenze tra le<br />

spese di rappresentanza, che potrebbero essere<br />

parzialmente deducibili, e spese promozionali,<br />

integralmente deducibili; individuando<br />

le spese che non sono qualificate come<br />

di rappresentanza, e che il D.M. rende<br />

comunque integralmente deducibili; ed in fine<br />

individuando le spese definite di rappresentanza,<br />

deducibili in modo potenzialmente<br />

parziale.<br />

1. SPESE DI RAPPRESENTANZA<br />

O SPESE PROMOZIONALI ?<br />

Una spesa è di rappresentanza quando il suo<br />

beneficiario è un soggetto dal quale non ci si<br />

attende una specifica controprestazione, ma<br />

solo una reazione potenziale ed eventuale. Il<br />

caso è evidentemente ben diverso dalle spese<br />

promozionali, alla base <strong>del</strong>le quali c’è un contratto<br />

che implica che il destinatario <strong>del</strong>la<br />

spesa si obbliga a un ben determinato comportamento.<br />

In breve, ci si riferisce alle spese<br />

di pubblicità e sponsorizzazione che, in particolare,<br />

possono avere queste caratteristiche:<br />

1. pubblicità: l’imprenditore si rivolge a un<br />

soggetto che, professionalmente, esercita<br />

l’attività di pubblicitario, perché diffonda<br />

il nome <strong>del</strong>l’azienda, il suo marchio o un<br />

prodotto e così via, evidentemente dietro<br />

corrispettivo; l’azione pubblicitaria è visibile<br />

in modo diffuso, cioè, e ad esempio,<br />

mediante passaggi in televisione, sui<br />

giornali, cartellonistica eccetera;<br />

2. sponsorizzazione: il destinatario <strong>del</strong>la<br />

spesa, che non è un professionista <strong>del</strong>la<br />

pubblicità, si impegna a diffondere i segni<br />

distintivi <strong>del</strong>l’azienda in un contesto<br />

ben determinato; si pensi alla sponsorizzazione<br />

<strong>del</strong>la squadra di calcio: la visibilità<br />

<strong>del</strong>lo sponsor tendenzialmente si limita<br />

al momento <strong>del</strong>la celebrazione <strong>del</strong>l’evento<br />

sportivo.<br />

Sia pubblicità che sponsorizzazione sono,<br />

quindi, contratti caratterizzati da un sinallagma,<br />

cioè una prestazione e una controprestazione,<br />

dal che, rispettati i generali requisiti<br />

di inerenza, la deduzione <strong>del</strong> costo da parte<br />

di chi lo sostiene non va posta in discussione,<br />

così come è detraibile l’Iva addebitata<br />

in fattura.<br />

Ben diverso è il caso, sempre ad esempio,<br />

<strong>del</strong>l’organizzazione di un evento ludico, a<br />

cui l’impresa organizzatrice invita anche<br />

estranei, nella speranza che possano diventare<br />

suoi clienti. Questi beneficiano <strong>del</strong>l’erogazione,<br />

e potrebbero diventare clienti <strong>del</strong>l’organizzatore,<br />

ma ciò non è detto. In tal senso<br />

la controprestazione è solo eventuale e potenziale.<br />

In ogni caso, secondo il decreto, una spesa<br />

di rappresentanza deve avere alla base una<br />

finalità promozionale, nel senso sopradetto,

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