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rivista - Consulenti del Lavoro

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o comunque di pubbliche relazioni, oltre<br />

che essere ragionevole quanto a importo e<br />

rientrare nelle pratiche commerciali proprie<br />

<strong>del</strong> settore di appartenenza <strong>del</strong>l’impresa, e<br />

questi ultimi sono i generali requisiti di inerenza<br />

che il D.M. pone a base <strong>del</strong>la spesa di<br />

rappresentanza.<br />

2. SPESE NON QUALIFICABILI<br />

COME DI RAPPRESENTANZA<br />

Una <strong>del</strong>le novità <strong>del</strong> Decreto è sicuramente<br />

l’individuazione, operata al quinto comma,<br />

di alcune spese che non costituiscono spese<br />

di rappresentanza, e quindi sono interamente<br />

deducibili senza rientrare nella verifica dei<br />

parametri <strong>del</strong>la congruità. Tali spese sono:<br />

• le spese di ospitalità, ovvero spese di<br />

viaggio, vitto e alloggio sostenute per<br />

ospitare clienti, anche potenziali in occasioni<br />

di mostre, fiere, esposizioni e simili<br />

a condizione che in tali manifestazioni<br />

siano esposti i beni o i servizi prodotti<br />

dall’impresa, o in occasione a visite a sedi,<br />

stabilimenti o unità produttive <strong>del</strong>l’impresa;<br />

• per le imprese la cui attività caratteristica<br />

consiste nell’organizzazione di manifestazioni<br />

fieristiche e altri eventi simili,<br />

le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute<br />

per ospitare i clienti, anche potenziali,<br />

nell’ambito di iniziative finalizzate<br />

alla promozione di specifiche manifestazioni<br />

espositive o altri eventi simili;<br />

• Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute<br />

direttamente dall’imprenditore<br />

individuale in occasione di trasferte effettuate<br />

per la partecipazione a mostre,<br />

fiere e eventi simili in cui sono esposti<br />

i beni e i servizi prodotti dall’impresa o<br />

attinenti all’attività caratteristica <strong>del</strong>la<br />

stessa.<br />

A fronte <strong>del</strong>la deducibilità totale di queste<br />

spese, il D.M. prevede un certo rigore negli<br />

obblighi documentali. Si richiede, infatti,<br />

un’apposita documentazione, dalla quale risultino:<br />

• le generalità dei soggetti ospitati;<br />

• la durata e il luogo di svolgimento <strong>del</strong>la<br />

manifestazione, obbligo che si correla<br />

sembra al solo caso <strong>del</strong>le mostre, fiere<br />

etc;<br />

• la natura dei costi sostenuti.<br />

3. SPESE CHE SI POSSONO<br />

CONSIDERARE DI<br />

RAPPRESENTANZA<br />

Il Decreto, esemplifica alcune fattispecie di<br />

spese di rappresentanza, e cioè:<br />

1. Spese per viaggi turistici, in occasione<br />

dei quali siano programmate e in concreto<br />

svolte significative attività promozionali<br />

dei beni o dei servizi la produzione<br />

o il cui scambio costituisce oggetto<br />

<strong>del</strong>l’attività caratteristica <strong>del</strong>l’impresa;<br />

2. Spese per feste, ricevimenti e altri eventi<br />

di intrattenimento organizzati in occasione<br />

di ricorrenze aziendali o di festività<br />

nazionali o religiose (anniversario<br />

società, ecc.)<br />

3. Spese per feste, ricevimenti o altri eventi<br />

di intrattenimento organizzati in occasione<br />

<strong>del</strong>l’inaugurazione di nuove<br />

sedi, uffici o stabilimenti <strong>del</strong>l’impresa<br />

ovvero ancora di mostre, fiere ed eventi<br />

simili in cui sono stati esposti i beni<br />

e i servizi prodotti dall’impresa;<br />

4. Ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti<br />

o erogati gratuitamente, ivi<br />

inclusi i contributi erogati gratuitamente<br />

per convegni, seminari e manifestazioni<br />

simili il cui sostenimento<br />

risponda a criteri di inerenza sopra<br />

indicati.<br />

Le spese che rientrano in questo gruppo<br />

sono deducibili nei limiti di una data percentuale<br />

dei ricavi derivanti dalla gestione<br />

caratteristica <strong>del</strong>l’impresa e precisamente:<br />

• 1,3% dei ricavi fino a € 10.000.000<br />

• un ulteriore 0,5% dei ricavi per la parte<br />

eccedente e fino a € 50 milioni;<br />

• un ulteriore 0,1% dei ricavi per la parte<br />

eccedente, senza ulteriore limitazione.<br />

Quindi, un’azienda che ha un fatturato di<br />

€ 1.000.000 potrà dedurre integralmente<br />

spese di rappresentanza fino a un massimo<br />

di € 13.000. Questa deduzione non è intralciata<br />

dal sostenimento <strong>del</strong>le spese integralmente<br />

deducibili trattate nel secondo<br />

paragrafo, che quindi si sommano a queste,<br />

né dal valore dei beni distribuiti gratuitamente<br />

quando di importo inferiore a<br />

€ 50 (cosiddetti omaggi).<br />

Vediamo ora alcuni esempi a maggior chiarimento<br />

di quanto fin qui detto:<br />

Fisco<br />

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