17.06.2013 Views

La governance nei servizi pubblici locali - Confservizi Cispel Toscana

La governance nei servizi pubblici locali - Confservizi Cispel Toscana

La governance nei servizi pubblici locali - Confservizi Cispel Toscana

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Di particolare interesse – ed assonanza con la giurisprudenza amministrativistica – appare il<br />

duplice protocollo organizzativo e informativo richiesto come a priori della corretta<br />

amministrazione, quali plasticamente scolpiti nell’art. 2381.<br />

Quanto al protocollo informativo, che evoca – sul versante negativo – il difetto di istruttoria,<br />

va segnalato come il sistema di flussi informativi sia declinato dall’art. 2381 su tre piani: i) il dovere<br />

di informazione “transitiva” degli amministratori delegati verso il consiglio (quinto comma); ii) il<br />

dovere di informazione “riflessiva” dei consiglieri, tenuti oggi ad agire sulla base di adeguate<br />

informazioni e dunque titolari di un potere ad esercizio doveroso di verificare l’adeguatezza delle<br />

informazioni sulle materie all’ordine del giorno (terzo comma); iii) il dovere “di interazione<br />

informativa” (così Zamperetti) del presidente del consiglio di amministrazione, che ai sensi del<br />

primo comma deve, tra l’altro, verificare l’adeguatezza delle informazioni rese al consiglio sulle<br />

materie all’ordine del giorno.<br />

Quest’ultimo profilo merita di essere richiamato soprattutto per le società a partecipazione<br />

pubblica, ambito nel quale si è sovente stigmatizzato il ruolo puramente formale del presidente, in<br />

contrapposizione con l’amministratore delegato. In effetti, non pare dubbio che nel nuovo contesto<br />

tale figura non potrà più essere, se mai lo è stata, quella del proverbiale “presidente del campanello”,<br />

e neppure il mero rappresentante legale e chairman del board, assumendo i richiamati peculiari doveri<br />

ex lege. Doveri, e conseguenti responsabilità, che inducono a (o quanto meno suggeriscono di)<br />

evitare sovrapposizioni nella stessa persona della figura del presidente e dell’amministratore<br />

delegato, a presidio di quella dialettica virtuosa tra le rispettive posizioni che la legge sembra<br />

evidentemente sottendere, o comunque favorire.<br />

In questo articolato (ed inedito) sistema di obblighi informativi – che presuppone prima<br />

ancora un flusso informativo ascendente dalla dirigenza apicale agli amministratori esecutivi – si<br />

iscrivono le regole ora prefigurate dalla bozza di regolamento Consob sulle parti correlate che, in<br />

attuazione dell’art. 2391-bis c.c., prevede in alcuni casi l’attribuzione agli amministratori indipendenti<br />

del potere di condurre le trattative e di decidere le operazioni con parti correlate; e comunque<br />

rafforzati obblighi informativi sin dalla fase delle trattative a favore del consiglio di amministrazione<br />

ovvero del comitato di amministratori indipendenti chiamato a decidere su dette operazioni.<br />

3. Se il quadro sin qui delineato evoca il requisito procedimentale dell’adeguata istruttoria, va<br />

parimenti segnalata la rilevanza (e l’assonanza con categorie amministrativistiche) del protocollo<br />

organizzativo che nella riforma societaria assurge ormai a presupposto della corretta gestione.<br />

Anche qui sono già stati evocati i riferimenti normativi, rappresentanti dalla triangolazione (un<br />

ATTI DEL CICLO DEI CONVEGNI<br />

14<br />

<strong>La</strong> Governance <strong>nei</strong> <strong>servizi</strong> <strong>pubblici</strong> dicembre 2009

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!