La governance nei servizi pubblici locali - Confservizi Cispel Toscana
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Di particolare interesse – ed assonanza con la giurisprudenza amministrativistica – appare il<br />
duplice protocollo organizzativo e informativo richiesto come a priori della corretta<br />
amministrazione, quali plasticamente scolpiti nell’art. 2381.<br />
Quanto al protocollo informativo, che evoca – sul versante negativo – il difetto di istruttoria,<br />
va segnalato come il sistema di flussi informativi sia declinato dall’art. 2381 su tre piani: i) il dovere<br />
di informazione “transitiva” degli amministratori delegati verso il consiglio (quinto comma); ii) il<br />
dovere di informazione “riflessiva” dei consiglieri, tenuti oggi ad agire sulla base di adeguate<br />
informazioni e dunque titolari di un potere ad esercizio doveroso di verificare l’adeguatezza delle<br />
informazioni sulle materie all’ordine del giorno (terzo comma); iii) il dovere “di interazione<br />
informativa” (così Zamperetti) del presidente del consiglio di amministrazione, che ai sensi del<br />
primo comma deve, tra l’altro, verificare l’adeguatezza delle informazioni rese al consiglio sulle<br />
materie all’ordine del giorno.<br />
Quest’ultimo profilo merita di essere richiamato soprattutto per le società a partecipazione<br />
pubblica, ambito nel quale si è sovente stigmatizzato il ruolo puramente formale del presidente, in<br />
contrapposizione con l’amministratore delegato. In effetti, non pare dubbio che nel nuovo contesto<br />
tale figura non potrà più essere, se mai lo è stata, quella del proverbiale “presidente del campanello”,<br />
e neppure il mero rappresentante legale e chairman del board, assumendo i richiamati peculiari doveri<br />
ex lege. Doveri, e conseguenti responsabilità, che inducono a (o quanto meno suggeriscono di)<br />
evitare sovrapposizioni nella stessa persona della figura del presidente e dell’amministratore<br />
delegato, a presidio di quella dialettica virtuosa tra le rispettive posizioni che la legge sembra<br />
evidentemente sottendere, o comunque favorire.<br />
In questo articolato (ed inedito) sistema di obblighi informativi – che presuppone prima<br />
ancora un flusso informativo ascendente dalla dirigenza apicale agli amministratori esecutivi – si<br />
iscrivono le regole ora prefigurate dalla bozza di regolamento Consob sulle parti correlate che, in<br />
attuazione dell’art. 2391-bis c.c., prevede in alcuni casi l’attribuzione agli amministratori indipendenti<br />
del potere di condurre le trattative e di decidere le operazioni con parti correlate; e comunque<br />
rafforzati obblighi informativi sin dalla fase delle trattative a favore del consiglio di amministrazione<br />
ovvero del comitato di amministratori indipendenti chiamato a decidere su dette operazioni.<br />
3. Se il quadro sin qui delineato evoca il requisito procedimentale dell’adeguata istruttoria, va<br />
parimenti segnalata la rilevanza (e l’assonanza con categorie amministrativistiche) del protocollo<br />
organizzativo che nella riforma societaria assurge ormai a presupposto della corretta gestione.<br />
Anche qui sono già stati evocati i riferimenti normativi, rappresentanti dalla triangolazione (un<br />
ATTI DEL CICLO DEI CONVEGNI<br />
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<strong>La</strong> Governance <strong>nei</strong> <strong>servizi</strong> <strong>pubblici</strong> dicembre 2009