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La governance nei servizi pubblici locali - Confservizi Cispel Toscana

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all’assemblea ordinaria addirittura la competenza a nominare l’amministratore delegato ovvero,<br />

secondo una variante parimenti illegittima, ad approvare (“ratificare”) la nomina operata dal<br />

consiglio di amministrazione: previsioni che già erano incompatibili rispetto al diritto azionario<br />

anteriore alla riforma del 2003, e che risultano autentiche aberrazioni giuridiche alla luce della<br />

disciplina novellata dalla riforma societaria.<br />

Molto più frequenti sono le clausole che estendono le competenze dell’assemblea,<br />

assegnandole la decisione in ordine ad una serie di operazioni gestori e considerate particolarmente<br />

delicate o rilevanti. Si tratta di clausole che devono considerarsi inefficaci dal primo ottobre del 2004<br />

per contrasto con le norme imperative dettate dal d.lgs. n. 6 del 2003 di riforma organica delle<br />

società di capitali e cooperative. Ora, tali clausole in prevalenza risalgono a periodo anteriore alla<br />

riforma, quando la legge permetteva all’autonomia statutaria di aggiungere alle competenze<br />

dell’assemblea in sede ordinaria della società per azioni, anche la decisione su “altri atti di<br />

amministrazione” (così, l’originario art. 2364, primo comma, n. 4 c.c.).<br />

Per contro, la disciplina novellata – quale si desume dal vigente art. 2634, primo comma, n. 5,<br />

coordinato con l’art. 2380-bis – permette soltanto di prevedere in sede di statuto che su singoli “atti<br />

degli amministratori” (e si noti come l’originario genitivo oggettivo “atti di amministrazione” abbia<br />

lasciato il campo al genitivo soggettivo “atti degli amministratori”) sia richiesta la preventiva<br />

autorizzazione assembleare; quindi, mai una competenza decisoria dei soci in assemblea nella sfera<br />

gestoria, ma soltanto un’autorizzazione rispetto a quello che rimane, in quanto atto di<br />

amministrazione, un atto la cui paternità e responsabilità non può non ricadere sui componenti<br />

dell’organo amministrativo.<br />

<strong>La</strong> gestione, come enuncia l’art. 2380-bis (di sicura applicazione anche alle società per azioni a<br />

partecipazione pubblica) è di esclusiva spettanza dell’organo amministrativo, tanto è vero che quelle<br />

deliberazioni in materia gestoria, puramente autorizzative, non hanno nemmeno più la funzione di<br />

porre gli amministratori al riparo dall’azione sociale di responsabilità. Non sono più dunque<br />

qualificabili, come fino a ieri si tendeva a dire nella prassi, come “deliberazioni a discarico della<br />

responsabilità” degli amministratori; espressione, quest’ultima, già atecnica ed impropria prima della<br />

riforma, perché erano a discarico unicamente dell’azione sociale di responsabilità, ma non<br />

precludevano l’esperimento delle azioni riconosciute dalla legge ai singoli soci o terzi direttamente<br />

danneggiati nella loro sfera patrimoniale e ai creditori sociali (e dunque anche al curatore<br />

fallimentare, nelle cui mani si cumulano le azioni sociali e dei creditori); ma è un’espressione che<br />

certamente non può trovare cittadinanza nel nuovo contesto normativo.<br />

Lo scenario delineato dalla riforma è, infatti, il seguente:<br />

ATTI DEL CICLO DEI CONVEGNI<br />

8<br />

<strong>La</strong> Governance <strong>nei</strong> <strong>servizi</strong> <strong>pubblici</strong> dicembre 2009

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