La governance nei servizi pubblici locali - Confservizi Cispel Toscana
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nazionale tale da conferire all’ente pubblico di «godere di un potere di controllo sproporzionato<br />
rispetto alla sua partecipazione nel capitale di detta società» (nel caso A.E.M., proposto con ricorso<br />
pregiudiziale ex art. 234 del Trattato di Roma dal Tar Lombardia, nella cui motivazione si afferma<br />
che «la normativa italiana, che consente l’inserimento, nello statuto di società per azioni, di una clausola che permetta<br />
ad un ente pubblico di nominare direttamente dei membri del consiglio di amministrazione, è idonea a dissuadere gli<br />
investitori di altri Stati membri»; di qui la conclusione che «il privilegio riservato agli enti <strong>pubblici</strong> di poter<br />
esercitare in una società per azioni un controllo sproporzionato rispetto alla loro partecipazione è contrario al diritto<br />
comunitario»).<br />
Questa evoluzione della disciplina generale solleva delicati problemi di coordinamento con il<br />
fiorire di provvedimenti normativi emanati dal legislatore interno nel corso del tempo. Soprattutto,<br />
pone una più generale questione di coerenza sistematica rispetto alla più recente evoluzione della<br />
giurisprudenza civile e contabile, nonché della disciplina speciale, che sembrano convergere verso<br />
un’accentuazione della colorazione <strong>pubblici</strong>stica delle società partecipate.<br />
Il riferimento è in primo luogo ad una recente ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di<br />
Cassazione (Cass., Sez. Un., ordinanza n. 5083 del 27 febbraio 2008), che ha affermato la<br />
giurisdizione della Corte dei conti relativamente alla responsabilità amministrativa di un assessore<br />
regionale che in qualità di rappresentante del socio di maggioranza (la Regione, appunto), aveva<br />
impartito in modo gravemente colposo indirizzi tali da determinare numerose ed ingenti perdite per<br />
la società partecipata, che la Regione era stata costretta di ripianare attraverso continui<br />
finanziamenti.<br />
In questa linea di tendenza si collocano altresì alcune note decisioni della Corte dei conti, ove<br />
emerge la tendenza a ricomprendere o ad assimilare a enti di natura pubblica anche società dotate di<br />
struttura privatistica, attraendole nell’orbita del diritto amministrativo-contabile, sino ad affermare la<br />
giurisdizione della Corte dei Conti per le responsabilità gestionali da danno erariale degli<br />
amministratori verso le stesse società amministrate.<br />
In questo quadro si iscrive, infine, l’art. 16-bis della legge 28 febbraio 2008, n. 31 di<br />
conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, ai sensi del quale «1. Per le società con azioni quotate in<br />
mercati regolamentati, con partecipazione anche indiretta dello stato o di altre amministrazioni o di enti <strong>pubblici</strong>,<br />
inferiore al 50 per cento, nonché per le loro controllate, la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti è<br />
regolata dalle norme del diritto civile e le relative controversie sono devolute esclusivamente alla giurisdizione del giudice<br />
ordinario. 2. Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore<br />
della legge di conversione del presente decreto. »<br />
ATTI DEL CICLO DEI CONVEGNI<br />
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<strong>La</strong> Governance <strong>nei</strong> <strong>servizi</strong> <strong>pubblici</strong> dicembre 2009