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La governance nei servizi pubblici locali - Confservizi Cispel Toscana

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poteva concettualmente configurarsi (o perlomeno non era necessario procedere a) una gara<br />

pubblica pare, in effetti, affrettata, già nel contesto ante riforma, e ancor più seriamente discutibile<br />

nell’attuale scenario normativo.<br />

Se in linea di principio la presenza dell’interesse pubblico, rende difficilmente eludibile la<br />

procedura ha evidenza pubblica, la clausola di gradimento (o di prelazione) non può costituire di per<br />

sé un ostacolo (per non dire, un alibi), né sul piano concettuale né sul piano strutturale. E ciò non<br />

soltanto perché ben potrebbe richiedersi un preventivo gradimento in ordine ai partecipanti alla<br />

gara, ma prima ancora per la considerazione – a mio avviso dirimente - che ben si potrebbe<br />

procedere alla procedura che ha una sua evidenza pubblica, richiedendo alla conclusione della stessa<br />

il successivo gradimento in ordine al potenziale acquirente-aggiudicatario all’organo sociale<br />

competente ad esprimerlo.<br />

Al riguardo, è evidente che nessuna preclusione alla cessione sembra ravvisarsi ogni qual volta<br />

la competenza al riguardo sia assegnata all’assemblea e il socio pubblico disponga di una<br />

partecipazione maggioritaria; o ancora ove il socio pubblico esprima la maggioranza dell’organo<br />

amministrativo che più sovente è chiamato ad esprimere il placet.<br />

Ma ad analoga conclusione deve pervenirsi anche nell’ipotesi in cui la decisione sia rimessa al<br />

socio privato o ad un organo amministrativo prevalentemente espresso da quest’ultimo (nella<br />

fattispecie sopra evocata, si richiedeva l’approvazione dell’assemblea con due terzi del capitale,<br />

questo a tutela del socio pubblico che avendo meno del 50% ma oltre un terzo del capitale sarebbe<br />

stato altrimenti l’unico vincolato dal gradimento).<br />

Alla luce della riforma del diritto societario, infatti, se si tratta di una società per azioni,<br />

intanto il gradimento è efficace – ce lo dice il nuovo art. 2355-bis – in quanto preveda il doppio<br />

correttivo alternativo del diritto di recesso da parte del socio che si è visto negare il gradimento<br />

all’acquirente da lui indicato, oppure dell’obbligo previsto nello statuto in caso di rifiuto del<br />

gradimento di riscattare al medesimo prezzo o perlomeno al prezzo che sarebbe spettato al socio in<br />

ipotesi di recesso, la partecipazione del socio che intendeva vendere ma rispetto al cui potenziale<br />

acquirente è intervenuta la negazione del gradimento.<br />

Dal punto di vista dell’ente pubblico ciò significa che, se vi è una procedura ad evidenza<br />

pubblica che si conclude con un acquirente-aggiudicatario ad un determinato prezzo, il socio<br />

pubblico che intenda alienare otterrà quel prezzo, o, in alternativa, avrà comunque diritto alla<br />

liquidazione del valore reale della partecipazione, quale impone di accordare a chi recede il nuovo<br />

art. 2437-ter.<br />

ATTI DEL CICLO DEI CONVEGNI<br />

18<br />

<strong>La</strong> Governance <strong>nei</strong> <strong>servizi</strong> <strong>pubblici</strong> dicembre 2009

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